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Federproprietà AbruzzoRisarcimentoCorte di Cassazione, Sezione 3 Civile Sentenza 5 febbraio 2013, n. 2660

Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile Sentenza 5 febbraio 2013, n. 2660

Che natura ha la responsabilità per danni cagionati dalla cosa in custodia? E nel caso di un cantiere allestito per conto del comune?

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13194-2007 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta delega in atti;

- ricorrenti -

e contro

COMUNE DI NAPOLI;

- intimato -

avverso la sentenza n. 731/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/03/2006, R.G.N. 3158/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2012 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso che ha concluso per l’inammissibilita’ in subordine rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 731, depositata in data 8 marzo 2006, la Corte di appello di Napoli – confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale – ha respinto la domanda proposta da (OMISSIS) contro il Comune di Napoli per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta occorsale il (OMISSIS) nel parco (OMISSIS), allorche’ ha inciampato in un cordolo, lasciato in luogo dagli operai che stavano eseguendo lavori stradali, andando a sbattere contro un mucchio di pietre.

Il Tribunale aveva ritenuto inapplicabile al caso in esame l’articolo 2051 cod. civ..

La Corte di appello ha modificato la motivazione sul punto, ritenendo la norma applicabile, ma ha rigettato la domanda per non essere stata fornita dalla danneggiata la prova del nesso causale fra la situazione dei luoghi e l’incidente occorsole.

La (OMISSIS) propone tre motivi di ricorso per cassazione.

Il Comune non ha depositato difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo, denunciando violazione dell’articolo 2051 cod. civ., la ricorrente richiama i principi di legge e giurisprudenziali secondo cui la responsabilita’ di cui all’articolo 2051 e’ imputata a titolo oggettivo, restando a carico del custode l’onere di fornire la prova liberatoria, tramite la dimostrazione che il sinistro si e’ verificato per caso fortuito, e 1amen La che la Corte di appello, pur ritenendo applicabile tale norma, abbia respinto la sua domanda sebbene il Comune non abbia eccepito ne’ dimostrato il caso fortuito, ne’ in primo grado, ove si e’ costituito con ritardo senza sollevare l’eccezione, ne’ in appello, ove e’ rimasto contumace.

2.- Il motivo non e’ fondato.

Anche in tema di responsabilita’ ai sensi dell’articolo 2051 cod. civ. il danneggiato e’ tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell’esistenza del rapporto di custodia), e solo dopo che egli abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioe’ l’esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell’imprevedibilita’ e dell’eccezionaiita’, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilita’ (Cass. civ. Sez. 2, 29 novembre 2006 n. 25243; Cass. civ. Sez. 3, 13 luglio 2011 n. 15389).

La prova del nesso causale e’ particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l’agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per se’ statica e inerte (cfr. sul tema Cass. civ. 29 novembre 2006 n. 25243).

La pila di mattoni sull’angolo della strada, il blocco di cemento che occupi una parte del marciapiede, la mattonella mancante, ecc, non manifestano di per se’ soli il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con la caduta del passante, ove questi non provi che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosita’, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta.

Donde la necessita’, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilita’ di evitare l’ostacolo; il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialita’ dannosa intrinseca, tale da giustificare l’oggettiva responsabilita’ del custode. Trattasi di presupposti per l’operativita’ dell’articolo 2051 cod. civ. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno e’ conseguenza causale della situazione dei luoghi.

La sentenza impugnata ha ritenuto mancante, per l’appunto, la mancanza di una tale prova, cioe’ del fatto che la situazione della strada fosse tale da configurare oggettivamente un pericolo, anche a fronte del normale livello di attenzione esigibile dai passanti.

La Corte di appello ha rilevato, per contro, che “dall’esame delle foto allegate….., che mostrano un cordolo prospiciente dalle ben visibili e ordinate pile di mattoni, evidentemente esistenti da tempo sul posto, deve ritenersi che la caduta dell’appellante non sia imputabile alla presenza del suddetto ostacolo, ma dipenda da fatto colposo della stessa attrice, che, abitando sul posto, ben poteva conoscere la situazione dei luoghi da lei quotidianamente frequentati e comunque ben visibile al momento del sinistro, sia pure in assenza di illuminazione, che peraltro non ha impedito ai testi di poter descrivere l’accaduto”.

Trattasi di accertamenti e valutazioni in fatto, congruamente e logicamente motivati, quindi non suscettibili di riesame in questa sede di legittimita’.

3.- Con il secondo ed il terzo motivo – che vanno congiuntamente esaminati poiche’ pongono analoghe questioni -la ricorrente denuncia omessa od insufficiente motivazione in ordine all’applicabilita’ al caso di specie degli articoli 2056 e 1227 cod. civ..

Assume che la Corte di appello avrebbe dovuto ravvisare quanto meno il concorso di colpa del Comune in ordine all’evento verificatosi, poiche’ sono state omesse le piu’ elementari misure di precauzione, considerato che i lavori di pavimentazione stradale non erano segnalati, che il cantiere non era recintato ed il parco non illuminato.

3.1.- I motivi non sono fondati.

La motivazione della Corte di appello vale infatti ad escludere anche il concorso di colpa del Comune, poiche’ anche il mero concorso di colpa presuppone la sussistenza del nesso causale fra il comportamento del custode ed il danno.

4.- Il ricorso deve essere rigettato.

5.- Non essendosi costituito l’intimato non vi e’ luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso.

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