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Federproprietà AbruzzoComunioneCorte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 22 novembre 2012, n. 20704

Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 22 novembre 2012, n. 20704

Se il cortile è comune, un comunista può dividerlo in porzioni con vasi ed altri manufatti?

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23025/2006 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 335/2005 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 12/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2012 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) e (OMISSIS) con atto di appello del 21 giugno 2004 impugnavano, davanti alla Corte di Appello di Campobasso, la sentenza n. 112 del 2004, con la quale il Tribunale di Isernia aveva rigettato la domanda di manutenzione possessoria proposta nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), aveva dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale e aveva compensato la meta’ delle spese di lite. (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano convenuto in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS) sostenendo di essere stati illegittimamente spogliati dall’uso comune di un’area retrostante il loro fabbricato confinante con la proprieta’ delle convenute. Asserivano che nell’agosto 2011 (OMISSIS) e (OMISSIS) apponevano illegittimamente dei vasi ed un’altalena nel retrostante cortile delimitando l’area contesa allo scopo di impedire l’uso della stessa ai ricorrenti. Sostenevano gli appellanti che il primo giudice aveva errato nella valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali emergerebbe, invece, che le due famiglie avrebbero usato liberamente l’intera area del largo dietro casa in situazione di pacifico compossesso, tanto che i rispettivi diritti domenicali sull’area avrebbe avuto valore di quote ideali di una comunione pro indiviso. Si costituivano in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS) deducendo l’infondatezza dell’appello e, ribadendo che il cortile comune era stato delimitato in base alle quote di proprieta’ ed assegnate in proprieta’ esclusiva.

La Corte di Appello di Campobasso, con sentenza n. 335 del 2005, accoglieva l’appello e in riforma della sentenza di primo grado accoglieva la domanda formulata in primo grado da (OMISSIS) e (OMISSIS) e ordinava (OMISSIS) e a (OMISSIS) di reintegrare (OMISSIS) e (OMISSIS), nel compossesso dell’intera area posta sul retro dei loro fabbricati.

Secondo la Corte di merito, nel caso in esame ne’ i testi, ne’ le stesse allegazioni delle convenute permettevano di capire in quale occasione, in assenza di un formale atto di scioglimento della comunione, vi fosse stato il necessario mutamento psicologico di chi essendo compossessore dell’intero avesse preso a considerarsi possessore esclusivo di una parte. Non solo, ma le proprieta’ esclusive non sarebbero individuabili tanto piu’ che nessun testimone i ha identificato un confine che separasse due diverse porzioni del largo dietro la casa.

La cassazione di questa sentenza e’ stata chiesta da (OMISSIS) e (OMISSIS) con ricorso affidato a tre motivi. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo, (OMISSIS) e (OMISSIS) lamentano la violazione o falsa applicazione degli articoli 112, 115, 116, 168 c.p.c., articolo 347 c.p.c., comma 3, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., commi 3 e 5. Avrebbe errato la Corte di Campobasso, secondo le ricorrenti, per aver deciso la causa pur mancando il fascicolo di primo grado e, pertanto, sulla base soltanto degli atti e documenti presenti nell’incarto processuale. Il fascicolo di parte, essendo custodito a norma dell’articolo 72 disp. att. c.p.c., con il fascicolo di ufficio formato dal cancelliere (articolo 168 c.p.c.), comporta l’allegazione nel giudizio di secondo grado ove non esita l’attestazione del cancelliere circa l’avvenuto ritiro del fascicolo. Nel caso concreto, non solo mancava l’attestazione da parte del cancelliere del Tribunale di Isernia dell’avvenuto ritiro, ma, all’udienza del 9 marzo 2005 l’avv. Marinelli, procuratore di (OMISSIS) e (OMISSIS) rilevava l’assenza del fascicolo da parte di primo grado, ma agli atti non risultava alcuna ricerca verbale del fascicolo o del mancato ritrovamento e tanto meno dalla sentenza impugnata risultava una motivazione sulla circostanza decisiva della controversia.

1.1 .= Il motivo e’ infondato.

Le ricorrenti ripropongono questioni gia’ esaminate dalla Corte di merito e decise con corretta e logica motivazione, in conformita’ alle disposizioni di legge in tema di deposito in appello del fascicolo di parte prodotto nel giudizio di primo grado.

Gli articoli 165, 166 e 184 c.p.c., articoli 74, 77 e 87 disp. att. c.p.c., disciplinanti la produzione dei documenti, dispongono, infatti, che essi devono essere inseriti nei fascicoli di parte che possono essere ritirati all’atto della rimessione della causa al collegio; come previsto dall’articolo 169 c.p.c., la stessa parte deve poi restituire il fascicolo al piu’ tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale. Secondo la giurisprudenza di questa Corte trattasi, non di un obbligo ma, di un onere la cui inosservanza produce effetti giuridici diversi, nel senso che, ove detta inosservanza sia volontaria, il giudice decide legittimamente allo stato degli atti, sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione, in conformita’ al principio dispositivo delle prove, ove, invece, il fascicolo vada smarrito o venga sottratto, e’ rimesso al giudice valutare la rilevanza dei documenti o sottratti, ai fini della decisione e disporre, eventualmente, la ricerca del fascicolo in cui i documenti inseriti senza, tuttavia, che l’omissione di tale ricerca comporti alcuna nullita’, non essendo tale sanzione comminata dalla legge, come richiesto dall’articolo 156 c.p.c..

2.- Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli articoli 1170 e 2697 c.c., articoli 112 e 115 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 3. Secondo le ricorrenti la sentenza impugnata avrebbe accertato l’esistenza di un possesso tutelabile senza alcun minimo elemento probatorio ed, altresi’, avrebbe dedotto il compossesso del cortile comune dall’esistente comunione pro’ indiviso. Eppero’, specificano le ricorrenti, la comunione ex articolo 1100 cod. civ. delinea il fenomeno di appartenenza a piu’ persone del diritto di proprieta’, il compossesso, invece, quale figura piu’ ristretta del possesso non e’ un diritto, ma una situazione di fatto ovvero un potere che si manifesta in un’attivita’ corrispondente all’esercizio del diritto di proprieta’. Paradigma di tale distinzione sarebbe, sempre secondo le ricorrenti, che piu’ soggetti possono essere proprietari in un regime comunista di un bene, senza pero’ esserne possessori. Sicche’, il ragionamento del giudice secondo il quale “il largo dietro casa e’ oggetto di comunione pro indiviso e dunque di compossesso non troverebbe riscontro ne’ in dottrina, ne’ in giurisprudenza. Piuttosto, sostengono le ricorrenti, il cortile conteso, seppure in origine sia stato oggetto di comunione pro indiviso per chiamata ereditaria non e’ mai stato, anche, oggetto di compossesso delle parti in causa, le quali hanno esercitato, sempre fin dal primo momento il possesso pieno ed esclusivo delle aree prospicienti le proprie abitazioni per le rispettive quota di 2/3 e un 1/3, consapevoli delle rispettive pertinenze.

2.1- Il motivo e’ infondato.

Anche con questo motivo le ricorrenti ripropongono una questione gia’ esaminata dalla Corte di merito diffusamente e decisa con corretta e logica motivazione, in conformita’ alle disposizioni di legge in tema di possesso.

Va qui precisato che si ha compossesso quando piu’ soggetti esercitano congiuntamente il possesso sulla cosa. Il titolo del compossesso e’ normalmente il diritto di proprieta’ o meglio di comproprieta’, ma potrebbe essere rappresentata anche da altri diritti reali. Ciascun compossessore ha una quota di compossesso e nei limiti di questa se il bene e’ fruttifero ha diritto ai frutti e beneficia dell’acquisto per usucapione se ve ne sono i presupposti. Il compossessore puo’ esercitare nei confronti dei terzi l’azione di reintegrazione e l’azione di manutenzione quale che sia la sua quota di partecipazione. A sua volta il compossessore puo’ esercitare queste stesse azioni anche nei confronti degli altri compossessori tutte le volte in cui uno di questi sopprima o turbi il possesso degli altri a meno che questi atti non vengono tollerati e non costituiscono atti univocamente idonei a rivelare un mutamento del titolo del proprio possesso. Sotto il profilo sostanziale, ovviamente, tra possesso e compossesso, non vi e’ alcuna differenza, dato che, nonostante, nel compossesso vi siano piu’ soggetti che esercitano congiuntamente il possesso su una stessa cosa, anche il compossesso si qualifica siccome potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un’attivita’ corrispondente all’esercizio del diritto di proprieta’ o altro diritto reale.

2.2.= Ora, nel caso in esame, la Corte di merito ha accertato in ragione delle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio: a) che i largo dietro gli immobili di cui si dice era stato oggetto di compossesso, quale naturale esplicazione della comproprieta’ a prescindere dal maggiore o minore calpestio che l’una o l’altra famiglia abbia esercitato sulle superfici piu’ prossime agli ingressi delle rispettive abitazioni. B) che il compossesso di ciascun proprietario sull’intero largo non era stato mai sostituito dal possesso esclusivo di ciascun proprietario su una frazione materiale del largo, sia perche’ non vi era stata neppure di fatto spartizione del largo, o uno scioglimento (neppure di fatto) della comproprieta’, ma, ed e’ elemento decisivo, non era stato provato, che ciascuno dei comproprietari o, almeno uno di essi, avesse posseduto in modo esclusivo una delle due porzioni del cortile, oppure l’intero cortile; c) che (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano sovvertito la situazione possessoria del largo di cui si dice collocando dei vasi e un’altalena che impediva ai (OMISSIS) – (OMISSIS) l’accesso ad ogni parte dell’intero cortile.

Pertanto, appare convincente e, comunque, conforme alle disposizioni di legge in tema di possesso, la decisione della Corte di merito con la quale ha disposto la rimozione dei vasi, dell’altalena e di ogni ostacolo o impedimento all’accesso dei (OMISSIS) – (OMISSIS) ad ogni parte dell’indicato cortile.

3.= Con il terzo motivo le ricorrenti lamentano la contraddittoria motivazione circa il riparto dell’onere della prova del possesso e dell’identificazione della porzione di possesso esclusivo. Avrebbe errato la Corte di Campobasso, secondo le ricorrenti, per aver ritenuto che il largo, oggetto del giudizio sia appartenuto dopo la morte di (OMISSIS) alle parti e ai rispettivi dante causa in regime di comunione pro indiviso e, dunque, sia stato oggetto di compossesso pro indiviso perche’ come avrebbe riferito (OMISSIS), dante causa delle ricorrenti sebbene la comunione non fosse stata mai formalmente sciolta ognuno esercitava il possesso esclusivo su una parte di cortile. Piuttosto, ritengono le ricorrenti la Corte di merito avrebbe dovuto accertare in quale momento i comproprietari avessero sostituito il possesso esclusivo della loro parte antistante la propria abitazione in compossesso dell’intero cortile. E di piu’, secondo le ricorrenti non e’ vero che il confine non esiste o che non sia stato possibile identificare la porzione su cui veniva esercitato il possesso esclusivo. Il c.d. dietro la casa e’ un poligono e in quanto tale si presta ad una divisione naturale dell’area rispetto alle abitazioni prospicienti. Se, infatti, esiste un confine verso l’esterno esistono anche una porzione pari al 2/3 ed una pari al 1/3 antistanti e serventi le rispettive abitazioni.

3.1.= Il motivo e’ in parte inammissibile e in parte infondato.

E’ inammissibile laddove viene denunciata violazione dell’articolo 2697 cod. civ., per carenza di interesse.

Tuttavia, il motivo e’ infondato perche’ si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove acquisite in giudizio non proponibile al Giudice di legittimita’. Nel vigente ordinamento processuale opera il principio dell’acquisizione delle prove, in forza del quale il giudice e’ libero di formare il suo convincimento sulla base di tutte le risultanze istruttorie, quale che sia la parte ad iniziativa della quale sia avvenuto il loro ingresso nel giudizio. Ad un tempo, come piu’ volte e’ stato ribadito da questa Corte: e’ devoluta al giudice di merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilita’ e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, e non e’ sindacabile, per vizio di motivazione, la sentenza di merito che abbia adeguatamente valorizzato le circostanze ritenute decisive e gli elementi necessari per chiarire e sorreggere la “ratio decidendi”.

In definitiva, il ricorso va rigettato e, in ragione del principio di soccombenza ex articolo 91 c.p.c., le ricorrenti vanno condannate al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che vanno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in euro 4.500,00 di cui euro 200,00 per esborsi.

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