Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 9 gennaio 2013, n. 378
Fino a che punto si estende la responsailità del proprietario/custode di una piscina?
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere
Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15024/2011 proposto da:
(OMISSIS) ved. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) figli legittimi e unici eredi legittimi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine della seconda pagina del ricorso;
- ricorrenti -
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);
- intimati -
avverso la sentenza n. 5358/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 18.10.2010, depositata il 22/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;
udito per i ricorrenti l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che si riporta alla relazione scritta.
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa e’ stata depositata la seguente relazione:
“1 – La sentenza impugnata, depositata il 21 dicembre 2010, confermando quella di primo grado, ha, per quanto qui rileva, respinto la domanda risarcitoria del dante causa dell’odierna ricorrente, ritenendo che: a. l’infortunio non potesse essere direttamente ricollegato al pavimento della piscina, avuto riguardo allo stato dei luoghi e tenuto conto della certificazione di agibilita’; b. in ogni caso la condotta disattente ed imprudente dell’attore – transito senza ciabatte di gomma a bordo vasca in luogo sempre bagnato ed in discesa – era fatto esterno idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e ad escludere la responsabilita’ del custode; c. la responsabilita’ di parte appellata andava esclusa anche sotto il profilo non essendo emersa nella specie la sussistenza degli elementi integranti una situazione di pericolo occulto.
2 – Ricorrono per cassazione gli eredi del danneggiato con due motivi; la (OMISSIS) resiste con controricorso; gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.
3. – I ricorrenti deducono i seguenti motivi:
3.1. insufficiente ed erronea valutazione circa un punto decisivo della controversia, contestando la valutazione delle deposizioni dei testi operata dalla Corte territoriale, nonche’ le valutazioni della stessa in ordine all’insussistenza degli elementi dell’insidia o trabocchetto;
3.2. violazione e falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c., in violazione dell’orientamento giurisprudenziale della Corte, per avere la Corte territoriale erroneamente valutato o ignorato determinate circostanze di fatto, senza valutare le negligenze dei titolari della piscina.
4. – Le censure – che possono trattarsi congiuntamente data l’intima connessione, essendo tutte rivolte a contestare la ritenuta mancanza del nesso eziologico tra l’evento dannoso e la “cosa” in custodia – implicano accertamenti di fatto e valutazioni di merito. Ripropongono, in realta’, un’inammissibile “diversa lettura” delle risultanze probatorie, senza tenere presente:
4.1. quanto alla valutazione di elementi probatori (contestate in entrambe le censure), il controllo di legittimita’ sulla motivazione della sentenza e quindi su di un giudizio di fatto dei giudici di merito non puo’ spingersi fino alla rielaborazione dello stesso alla ricerca di una soluzione alternativa rispetto a quella ragionevolmente raggiunta, da sovrapporre, quasi a formare un terzo grado di giudizio di merito, a quella operata nei due gradi precedenti, magari perche’ ritenuta la migliore possibile, dovendosi viceversa tale controllo muovere esclusivamente (attraverso il filtro delle censure proposte dalla parte ricorrente) nei limiti segnati dall’articolo 360 c.p.c.. Tale controllo riguarda infatti unicamente (attraverso il filtro delle censure mosse con il ricorso) il profilo della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica delle argomentazioni svolte, in base all’individuazione, che compete esclusivamente al giudice di merito, delle fonti del proprio convincimento, raggiunto attraverso la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilita’ e concludenza, scegliendo tra di esse quelle ritenute idonee a sostenerlo all’interno di un quadro valutativo complessivo privo di errori, di contraddizioni e di evidenti fratture sul piano logico, nel suo interno tessuto ricostruttivo della vicenda (cfr., per tutte, Cass. SAI 11 giugno 1998 n. 5802 e, piu’ recentemente, Cass., nn. 27162/09, 26825/09, 15604/07 e 21153/10, in motivazione);
4.2. quanto agli elementi di cui s’invoca l’omessa considerazione nel secondo motivo, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilita’, questioni che siano gia’ comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimita’ questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. Il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilita’ per novita’ della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicita’ di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass. n. 19976/2009; 13958/2007, in motivazione; 7981/2007; 2140/2006; 22154/2004);
4.3. nonche’, circa la restante parte del secondo motivo, il consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui, in tema di responsabilita’ civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all’articolo 2051 cod. civ., individua un’ipotesi di responsabilita’ oggettiva, essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo. Pertanto non assume rilievo in se’ la violazione dell’obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilita’ e’ esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell’evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne e’ fonte immediata ma ad un elemento esterno. Ne consegue l’inversione dell’onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo comunque sull’attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito. Sia l’accertamento in ordine alla sussistenza della responsabilita’ oggettiva che quello in ordine all’intervento del caso fortuito che lo esclude involgono valutazioni riservate al giudice del merito, il cui apprezzamento e’ insindacabile in sede di legittimita’ se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 6753/2004). L’attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l’onere di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilita’, deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 4279708; 20427708; 5910/11 secondo cui la norma dell’articolo 2051 cod. civ., che stabilisce il principio della responsabilita’ per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l’evento si e’ prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa – Principio enunciato ai sensi dell’articolo 360-bis cod. proc. civ., n. 1).
La sentenza impugnata, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione, proprio esaminando gli elementi la cui considerazione il ricorrente assume che sia stata erroneamente valutata. Attenendosi ai riferiti principi, e’ stata esclusa la prova ad opera della parte ricorrente della sussistenza del nesso eziologico tra il pavimento della piscina e la caduta, essendo stato accertato, in linea di fatto (come non adeguatamente contestato neppure dalla difesa della parte ricorrente) che l’incidente si e’ verificato per fatto della stessa danneggiate.
Le doglianza e’ comunque (oltre che inammissibile anche) manifestamente infondata atteso:
- da un lato, che la responsabilita’ prevista dall’articolo 2051 c.c., per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non esonera il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si e’ prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilita’ mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioe’ del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilita’ e di assoluta eccezionalita’ costituisce caso fortuito anche la riferibilita’ dell’evento a una condotta colposa dello stesso danneggiato (Cass., 17 gennaio 2008, n. 858) e nella specie e’ stato escluso un nesso causale tra la cosa in custodia e il sinistro occorso alla ricorrente;
- dall’altro, che il caso fortuito cui fa riferimento l’articolo 2051 c.c., deve intendersi nel senso piu’ ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279). Deve ribadirsi – infatti – che nel caso in cui l’evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un’ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilita’ di cui all’articolo 2051 c.c. (Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279).
4. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli articoli 375, 376, 380 bis c.p.c., ed il rigetto dello stesso”.
La relazione e’ stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.
La parte resistente ha presentato memoria, sostanzialmente adesiva alle valutazioni in fatto e in diritto espresse nella relazione.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve percio’ essere rigettato essendo manifestamente infondato ai sensi di cui in motivazione.
Le spese seguono la soccombenza nel rapporto con la parte costituita; nulla e’ da disporsi per le spese nei confronti degli altri intimati, che non hanno svolto attivita’ difensiva.
visti gli articoli 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti della resistente (OMISSIS), che liquida in euro 2.400,00, di cui euro 2.200,00 per onorario, oltre accessori di legge.