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Federproprietà AbruzzoSopraelevazioneCorte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 30 novembre 2012, n. 21491

Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 30 novembre 2012, n. 21491

Il proprietario dell'ultimo piano non può sopraelevare se così facendo mette a repentaglio la statica dell'edificio, ma può farlo se il danno è solamente ipotizzabile?

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente
Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30828-2006 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 166/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 20/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2012 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso per denuncia di nuova opera depositato il 14-7-1990, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), proprietari di un appartamento posto al primo piano di un edificio sito in (OMISSIS), adivano il Pretore di Scicli affinche’ venisse disposta l’immediata sospensione delle opere intraprese dai coniugi (OMISSIS) ed (OMISSIS) sul piano di copertura a terrazzo di tale fabbricato. Essi assumevano che le opere denunziate, eseguite in assenza delle necessaire autorizzazioni edilizie, avevano determinato un’alterazione della condizioni statiche dell’edificio e pregiudicato l’aspetto architettonico del medesimo.

Il Pretore, dopo aver disposto, inaudita altera parte, la sospensione delle opere, con ordinanza del 2-11-1990 revocava tale provvedimento, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Modica per la trattazione della fase di merito.

Con atto in riassunzione notificato il 14-12-1990 la (OMISSIS) e i (OMISSIS) chiedevano la condanna dei coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, con eliminazione delle opere illegittimamente eseguite.

Con sentenza del 23-7-2003 il GOA del Tribunale di Modica rigettava la domanda.

Avverso la predetta decisione proponevano appello gli attori.

Con sentenza depositata il 20-2-2006 la Corte di Appello di Catania, nel rilevare, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata nella fase cautelare, che il sottotetto realizzato dai convenuti, essendo strutturato in modo da essere usato a fini residenziali; poneva in pericolo la staticita’ dell’edificio, in riforma della decisione di primo grado condannava il (OMISSIS) e la (OMISSIS) a demolire la sopraelevazione ed a ripristinare l’originario stato dei luoghi.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso, con un unico atto, (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di erede di (OMISSIS), deceduto il (OMISSIS), e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), sulla base di tre motivi.

(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.

(OMISSIS) ha depositato una memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Preliminarmente deve esaminarsi l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso proposto da (OMISSIS) in proprio, sollevata dai controricorrenti.

L’eccezione e’ infondata.

Si osserva, al riguardo, che la sentenza di appello e’ stata notificata alla (OMISSIS) in proprio il 4-4-2006, e alla stessa (OMISSIS) e a (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), nella qualita’ di eredi di (OMISSIS) (deceduto il (OMISSIS), durante la decorrenza del termine per l’impugnazione), ai sensi dell’articolo 328 c.p.c., il 26-7-2006.

Il ricorso proposto dalla (OMISSIS) in proprio, pertanto, risulta effettivamente tardivo, essendo decorso, al momento della consegna per la notifica all’Ufficiale Giudiziario (7-11-2006), il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della sentenza (4-4-2006).

Deve, tuttavia, considerarsi che, avendo gli attori chiesto la condanna dei convenuti alla demolizione della sopraelevazione dagli stessi realizzata, si verte in un’ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale tra la (OMISSIS) e gli eredi di (OMISSIS).

Di conseguenza, il ricorso proposto dalla (OMISSIS) in proprio, benche’ tardivo, deve ritenersi valido, equivalendo il relativo atto ad una anticipata e spontanea integrazione del contraddittorio che, nella specie, si sarebbe resa comunque necessaria, al fine di garantire la presenza nel giudizio di impugnazione di tutte le parti che hanno partecipato ai precedenti gradi, legate da un rapporto di litisconsorzio necessario (v. Cass. S.U. 20-2-2007 n. 3840).

2) Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1227 c.c. e del Decreto Ministeriale LL.PP. 24 gennaio 1986 punto b), punto C.9.1.1. Sostengono che le conclusioni cui e’ pervenuto il giudice di appello contrastano con il tenore della consulenza tecnica d’ufficio dell’ing. (OMISSIS), dalla quale si evince che le opere eseguite dagli odierni ricorrenti, ove conservino l’attuale uso di sottotetto accessibile e non vengano adibite a fini residenziali, non pregiudicano la staticita’ dell’edificio e sono conformi alla normativa antisismica. Pertanto, non avendo gli attori provato che il sottotetto sia stato effettivamente adibito ad uso residenziale, previo ottenimento del titolo abilitativo del Comune al mutamento d’uso, non puo’ ritenersi verificato un aggravamento di carichi tale da dar luogo ad un pregiudizio statico per il fabbricato.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 1127 c.c.. Ribadiscono che, in mancanza di prova, da parte degli attori, circa l’effettiva utilizzazione del sottotetto in questione a fini residenziali, non puo’ ritenersi violato l’articolo 1127 c.c., in quanto la realizzazione del sottotetto accessibile non ha determinato di per se’ alcun pericolo per la stabilita’ dell’edificio condominiale.

Con il terzo motivo i ricorrenti ai dolgono della violazione e falsa applicazione degli articoli 1102 e 1127 c.c., nonche’ dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Sostengono che la Corte di Appello ha errato nel ritenere che le condizioni statiche dell’edificio rappresentano un ostacolo all’esistenza del diritto di sopraelevazione, rimovibile solo con il consenso di tutti i condomini ad eseguire le opere di rafforzamento e di consolidamento necessarie a rendere l’immobile idoneo a sopportare il peso della nuova costruzione. Deducono che, allorche’ ai fini della sopraelevazione si renda indispensabile procedere ad opere di rafforzamento, consolidamento e modificazione delle parti comuni, l’esecuzione di tali opere deve ritenersi consentita al proprietario dell’ultimo piano senza necessita’ del consenso degli altri condomini, cosi’ come avviene per le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa comune previste dall’articolo 1102 c.c..

3) I primi due motivi, che in quanto tra loro strettamente connessi possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

Secondo i principi affermati in materia dalla giurisprudenza, l’articolo 1127 c.c. sottopone il diritto di sopraelevazione del proprietario dell’ultimo piano dell’edificio a tre limiti, dei quali il primo (le condizioni statiche) costituisce un divieto assoluto, cui e’ possibile ovviare soltanto se, con il consenso di tutti i condomini, il proprietario sia autorizzato all’esecuzione delle opere di rafforzamento e di consolidamento necessarie a rendere idoneo l’edificio a sopportare il peso della nuova costruzione, mentre gli altri due (il pregiudizio delle linee architettoniche e la diminuzione di aria e di luce) presuppongono l’opposizione facoltativa dei singoli condomini interessati (Cass., 27-3-1996 n. 2708; Cass. 26-5-1986 n. 3532). Si e’ rilevato, in particolare, che l’articolo 1127 c.c., comma 2 cit. ha carattere innovativo rispetto al corrispondente R.D.L. 15 gennaio 1934, n. 56, articolo 12 ed inibisce al proprietario dell’ultimo piano di soprelevare se le condizioni statiche in atto dell’edificio siano sfavorevoli e se, pertanto, la soprelevazioni richieda opere di rafforzamento e di consolidamento delle strutture essenziali (Cass. Cass. 10-11-1970 n. 2333; Cass. 19-11-1963 n. 2996;).

Le condizioni statiche dell’edificio, pertanto, rappresentano un ostacolo al sorgere ed all’esistenza stessa del diritto di soprelevazione e non gia’ l’oggetto di verificazione e di consolidamento per il futuro esercizio di tale diritto (Cass. 8-4-1975 n. 1277; Cass. 9-7-1973 n. 1981).

Deve ulteriormente precisarsi che il limite delle condizioni statiche si sostanzia nel potenziale pericolo per la stabilita’ del fabbricato derivante dalla sopraelevazione. L’accertamento di tale pericolo costituisce oggetto di un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato.

Nella specie, la Corte territoriale, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata durante la fase cautelare, ha accertato, in punto di fatto, che i convenuti hanno realizzato, sul piano di copertura dell’edificio condominiale, un sottotetto diviso in otto vani, dotato di impianto elettrico, idraulico e di riscaldamento, e strutturato in modo da essere usato a fini residenziali. Essa ha dato atto che, secondo il consulente tecnico d’ufficio, le opere in questione non pregiudicherebbero la staticita’ dell’edificio solo se il sottotetto non fosse destinato a fini residenziali, in quanto una simile destinazione comporterebbe un maggior carico di peso sulla struttura dell’edificio, ponendo in pericolo la staticita’ del fabbricato. Cio’ posto e atteso che il sottotetto, per la sua struttura e per i servizi di cui e’ dotato, e’ stato realizzato a fini residenziali, sussiste, ad avviso del giudice del gravame, il pericolo per la staticita’ dell’edificio e la conseguente illegittimita’ della sopraelevazione, ai sensi dell’articolo 1127 c.c., comma 2; con la conseguenza che, non essendovi ne’ il consenso degli attori all’esecuzione delle opere di rafforzamento e di consolidamento necessarie a rendere l’edificio idoneo a sopportare il peso della nuova costruzione, ne’ la disponibilita’ dei convenuti all’esecuzione di simili opere, non puo’ che darsi accoglimento alla proposta domanda di demolizione.

Le conclusioni cui e’ pervenuta la Corte di merito si pongono in linea con i principi di diritto innanzi enunciati, costituendo conseguenza ineccepibile dell’acclarata situazione di pericolo per la staticita’ dell’edificio, determinata dalla realizzazione di una sopraelevazione che, per le sue obiettive caratteristiche strutturali e funzionali, si presta ad una destinazione ad uso residenziale.

Non rileva, in contrario, il fatto che, allo stato, il sottotetto non sia stato ancora effettivamente utilizzato a fini abitativi: come e’ stato gia’ evidenziato, infatti, agli effetti dell’articolo 1127 c.c., comma 2, non e’ richiesto l’accertamento di un danno arrecato in concreto dalla sopraelevazione, ma e’ sufficiente che questa possa costituire un potenziale pregiudizio per le condizioni statiche dell’edificio.

E’ noto, d’altro canto, che la denuncia di nuova opera puo’ essere proposta anche con riferimento ad opere che, pur se non immediatamente lesive, siano suscettibili di essere ritenute fonte di un futuro danno in forza dei caratteri obiettivi che esse potrebbero assumere se condotte a termine. La condizione dell’azione di nuova opera, pertanto, non deve necessariamente identificarsi in un danno certo o gia’ verificatosi, ma puo’ anche riconoscersi nel ragionevole pericolo che il danno si verifichi in conseguenza della situazione determinatasi per effetto dell’opera portata a compimento (Cass. 22-1-2001 n. 892; Cass. 4-1-1995 n. 141; Cass. 14-4-1992 n. 4531; Cass. 30-7-1988 n. 4802).

Ne discende, anche sotto tale profilo, la legittimita’ della valutazione espressa dalla Corte territoriale, la quale ha fatto dipendere l’accertamento della situazione di pericolo per la staticita’ del fabbricato dalla ragionevole probabilita’ che il sottotetto realizzato dai convenuti, per la sua struttura e i servizi di cui e’ dotato, venga utilizzato per fini residenziali.

Le ulteriori censure mosse con i motivi in esame in ordine alla ritenuta violazione della normativa antisismica sono inammissibili, p concernendo argomentazioni che, come e’ stato espressamente precisato a pag. 7 della sentenza impugnata, sono state svolte dal giudice di appello ad abundantiam e che, pertanto, non incidono sull’effettiva ratio decidendi, costituita dall’acclarata illegittimita’ della sopraelevazione ai sensi dell’articolo 1127 c.c., comma 2.

E invero, secondo il costante orientamento di questa Corte, e’ inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri una argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam e non costituente, pertanto, una ratio decidendi della medesima. Una affermazione, infatti, contenuta nella motivazione della sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non puo’ essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (tra le tante v. Cass. 22-11-2010 n. 23635; 19-2-2009 n. 4053; Cass. 5-6-2007 n. 13068; Cass. 14-11-2006 n. 24209; Cass. 23-11-2005 n. 24591).

4) Il terzo motivo e’ inammissibile, vertendo su una circostanza irrilevante ai fini della decisione.

La Corte di Appello, dopo aver richiamato i principi enunciati dalla menzionata sentenza n. 2708 del 1996, ha dato atto, con apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimita’, che, nella specie, non sussistono ne’ il consenso degli attori all’esecuzione delle opere di rafforzamento e di consolidamento necessarie a rendere l’edificio idoneo a sopportare il peso della nuova costruzione, ne’ la disponibilita’ dei convenuti all’esecuzione di simili opere.

Pertanto, non essendo emersa nel giudizio di merito la volonta’ dei coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) di procedere a loro spese ad eventuali opere di rafforzamento e consolidamento idonee a rendere legittima la sopraelevazione, risulta priva di qualsiasi risvolto pratico ogni disquisizione circa la necessita’ o meno dell’unanime consenso degli altri condomini ai fini della esecuzione di tali interventi.

Orbene, come e’ stato piu’ volte affermato da questa Corte, l’interesse ad agire, necessario anche ai fini dell’impugnazione del provvedimento giudiziale, va apprezzato in relazione alla utilita’ concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del gravame, e non puo’ consistere in un mero interesse astratto ad una piu’ corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata. E’, pertanto, inammissibile, per difetto d’interesse, un’impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte e che sia diretta all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (tra le tante v. Cass. 23-5-2008 n. 13373; Cass. 19-5-2006 n. 11844; Cass. 28-4-2006 n. 9877; Cass. 27-1-2006 n. 1755).

5) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese sostenute dai resistenti nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 2.095,00, di cui euro 95,00 per esborsi, oltre accessori di legge

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