Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 27 novembre 2012, n. 21094
Se il compratore ha firmato il contratto definitivo, ma poi si ricorda che sul preliminare firmato, può chiedere la ripetizione delle somme date in eccesso?
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Presidente
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 31783-2006 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
- ricorrente -
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 823/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/04/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2012 dal Presidente Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;
udito l’Avvocato (OMISSIS) con delega, depositata in udienza, dell’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 16.10 1997 (OMISSIS) cito’ al giudizio del Tribunale di Grosseto (OMISSIS) al fine di sentir pronunziare l’annullamento del contratto di compravendita, stipulato con atto pubblico del (OMISSIS), con il quale aveva acquistato dalla suddetta, per il prezzo di lire 480 milioni, un immobile sito in (OMISSIS). A sostegno della domanda l’attore esponeva: che con la (OMISSIS) aveva prima stipulato un contratto preliminare, del (OMISSIS), prevedente il prezzo di lire 310 milioni, sul quale aveva versato alcuni acconti; che, con successiva scrittura privata del (OMISSIS), era stato risolto il precedente contratto, con restituzione degli acconti, concessione di un’opzione per l’acquisto al medesimo prezzo, da esercitarsi entro il 30/12/94, e contemporanea stipula di un contratto di locazione;che, con successiva “postilla”, apposta il (OMISSIS) sul retro della precedente scrittura, le parti avevano prorogato l’opzione al 31.12.95, determinando il prezzo in lire 403.000.000; che all’atto della stipula del rogito notarile l’acquirente, dimentico di tale ultimo patto, aveva accettato di acquistare il bene per il maggior prezzo di lire 480.000.000;che, successivamente al ritrovamento del documento, l’istante si era reso conto dell’errore in cui era incorso,la cui essenzialita’ e riconoscibilita’ ne avrebbe cosi’ viziato il consenso. La domandala cui fondatezza era stata contestata dalla convenuta, fu respinta dall’adito tribunale con sentenza n. 473/03, che, impugnata dal soccombente, con resistenza dell’appellata, veniva confermata dalla Corte di Firenze, con quella n. 823 del 7/3-3/4/06, sulla base della essenziale considerazione secondo cui, non rientrando il prezzo in alcuna delle tassative previsioni di cui all’articolo 1429 c.c., non avrebbe potuto farsi luogo all’annullamento per errore. Soggiungeva la corte che l’obbligazione contratta con la scrittura del (OMISSIS) e la successiva postilla del (OMISSIS) avrebbe dovuto esser fatta valere soltanto prima della stipula del contratto definitivo, con il quale le parti avrebbero potuto liberamente, come gia’ avvenuto in precedenza, rinegoziare il prezzo. Ricorre il (OMISSIS) con quattro motivi, illustrati con successiva memoria.
Resiste la (OMISSIS) con rituale controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce contraddittorieta’ della motivazione, nella parte in cui l’errore viene riferito al prezzo del contratto, pur essendosi, in precedenza e correttamente, dato atto che lo stesso era consistito nel non aver ricordato, all’atto della stipula notarile della compravendita, la vigenza del contratto stipulato il (OMISSIS) e prorogante, in virtu’ della postilla a tergo, il diritto di opzione per il prezzo inferiore a quello convenuto, errore essenziale che avrebbe viziato il consenso.
Il motivo e’ manifestamente infondato, non evidenziando alcun profilo di illogicita’ tra le due proposizioni, attenendo l’una all’esposizione degli estremi in fatto della vicenda, cosi’ come dedotti dalla parte attrice, l’altra alla qualificazione giuridica, spettante al giudice, della circostanza posta a base della domanda di annullamento del contratto, che escludendo l’essenzialita’ del dedotto errore, non contraddice in alcun modo la suesposta premessa. Con il secondo motivo si deduce falsa applicazione dell’articolo 1429 c.c., sostenendosi la non tassativita’ dell’elencazione contenuta nella citata norma, che sarebbe meramente esemplificativa, essendo necessari e sufficienti, ai fini dell’annullamento l’essenzialita’ dell’errore, in quanto determinante il consenso, e l’incidenza sull’oggetto del contrattola intendersi in senso ampio.
Il motivo e’ privo di fondamento, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, dalla quale il collegio non ravvisa motivi per doversi discostare, costante nell’escludere che tra gli elementi, tassativamente indicati dall’articolo 1429 c.c., ai fini dell’essenzialita’ dell’errore comportante l’annullamento del contratto, rientrino il valore della cosa formante oggetto di una compravendita o il prezzo (Cass. 16031/07, 11879/02, 8290/93, 721/77), a meno che la fallace rappresentazione non sia dipesa da un errore su una qualita’ essenziale della res empia (Cass. nn 2935/96, 985/98), accordando l’ordinamento per siffatti casi, ove ricorrano le altre particolari condizioni, lo specifico e diverso rimedio della rescissione.
Con il terzo motivo si lamenta omessa motivazione, per non aver rilevato la sussistenza di una presupposizione, costituita dalla precedente “situazione di fatto” assurgente a “presupposto della volonta’ negoziale”.
Il motivo e’ manifestamente infondato, per l’inconferenza del richiamo all’istituto della “presupposizione”, elemento accidentale del contrattoci costruzione dottrinale e giurisprudenziale, che “non attenendo all’oggetto, ne’ alla causa, ne’ ai motivi del contratto, consiste in una circostanza ad esso “esterna”, che pur se non specificamente dedotta come condizione, ne costituisce specifico ed aggettivo presupposto di efficacia, assumendo per entrambe le parti, o anche per una di esse – ma con riconoscimento da parte dell’altra -valore determinante ai fini del mantenimento del vincolo contrattuale, il cui mancato verificarsi legittima l’esercizio del recesso” (v. Cass. n. 1235/07, 25401/09). La dedotta preesistenza dell’opzione ad un prezzo meno oneroso, contenuta in un patto aggiunto al contratto preliminare, non attiene all’efficacia del negozio, con riferimento a circostanze o eventi futuri esterni, bensi’ ad un pregresso regolamento negoziale d’interessi al quale e’ sopravvenuto, sostituendolo del tutto, quello contenuto nel successivo contratto definitivo, a meno che non risulti la prova (che nel caso di contratto avente ad oggetto beni immobili deve essere fornita per iscritto), di un accordo contemporaneo alla stipula del definitivo, che abbia espressamente mantenuto in vigore obblighi o prestazioni contenute nel preliminare (v. Cass. n. 9063/12).
Con il quarto motivo si lamenta, infine, insufficienza di motivazione, per non avere spiegato le ragioni giuridiche inducenti a considerare l’errore attinente al prezzo.
Il motivo ancor prima che infondato (dacche’ la dedotta “amnesia” ad oggetto dell’opzione si rifletteva sul prezzo nella stessa contemplato), e’ inammissibile, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “il vizio di motivazione denunciatile come motivo di ricorso per cassazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5 puo’ concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche” (S.U. n. 261/2003, conf. nn. 4593/00, 19/02, 10922/04).
Il ricorso va, conclusivamente, respinto.
Le spese, infine, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.800, 00, di cui 200 per esborsi.