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Federproprietà AbruzzoCompetenzaCassazione Civile, Sezione III, Sentenza 19 maggio 2011 n. 11008

Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 19 maggio 2011 n. 11008

Qual è il foro competente per le liti tra condomino e condominio?

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente -
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere -
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere -
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere -
Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 10, presso lo studio dell’avvocato GARGIULI CRISTIANA, rappresentato e difeso dall’avvocato ACCARINO PIO giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS);

- intimato -

avverso la sentenza n. 597/2005 del GIUDICE DI PACE di CAVA DE’ TIRRENI, depositata il 07/05/2005, R.G.N. 688/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto.

FATTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.B., con quattro distinti ricorsi per ingiunzione, reclamava dal condominio di Via (OMISSIS), a titolo di risarcimento dei danni, il pagamento di somme pari all’importo mensile del canone di locazione pattuito per un appartamento di sua proprietà, del quale l’amministrazione condominiale non aveva provveduto a ripristinare il tetto di copertura, costringendo in tal modo il conduttore a recedere dal contratto per l’assoluta inagibilità dell’immobile e privando così esso proprietario – locatore del prezzo mensile della locazione medesima.

L’adito giudice di pace di Cava de Tirreni pronunciava a favore del ricorrente A. quattro decreti ingiuntivi, avverso i quali l’ingiunto condominio proponeva distinte opposizioni, sulle quali il giudice di pace, in giudizio di equità necessaria ex art. 113 c.p.c., decidendo nel simultaneo processo delle cause riunite per evidente ragione di connessione, dichiarava la sua incompetenza territoriale, indicando come competente ratione loci il giudice di pace di Milano, e ciò in accoglimento di espressa eccezione proposta dal condominio opponente. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso A.B., il quale ha affidato l’impugnazione a quattro motivi, illustrati anche con memoria. Non ha svolto difese l’intimato condominio.

DIRITTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso si denuncia Nullità della sentenza per violazione dell’art. 279 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Sostiene il ricorrente che l’impugnata sentenza è affetta da nullità e/o inesistenza giuridica in quanto non avrebbe statuito su tutto la materia del decidere relativamente a tutte le opposizioni riunite, giacchè la statuizione sulla competenza riguarderebbe solo la prima delle controversie riunite, quella, cioè, relativa all’opposizione ad ingiunzione, cui le altre erano state riunite. La censura è del tutto infondata, dato che la statuizione sulla competenza è certamente riferibile a tutte le cause riunite, per ciascuna delle quali era stata proposta l’eccezione di incompetenza territoriale, onde per ognuna di esse occorre ritenere produttiva di effetti la statuizione di incompetenza del giudice di pace di Cava de Tirreni e di competenza del giudice milanese. Per il resto, peraltro, è da rilevare che il ricorrente nella memoria ha rinunciato ad ogni altro profilo della censura di cui sopra.

Con il secondo motivo si denuncia Violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 2, 3 e 5.

Sostiene il ricorrente che con ordinanza dell/8.11.2002 lo stesso giudice di pace, in altra controversia tra le stesse parti, aveva affermato la sua competenza territoriale e successivamente con la sentenza n. 829/04 aveva statuito anche nel merito, per cui, non essendo stata proposta impugnazione nè avverso l’ordinanza nè avverso la detta sentenza, si era formato il giudicato sia in senso sostanziale che in senso processuale, con effetti estensibili anche alle altre cause riunite e decise con la sentenza in questa sede denunciata.

Il motivo è infondato, poichè, trattandosi di giudicato formatosi in altra causa, ancorchè tra le stesse parti, i suoi effetti si esauriscono nell’ambito della controversia decisa, senza possibilità di estensione al di fuori del suddetto ambito.

Con terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 20 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 nonchè la contraddittorietà della motivazione, assumendosi dal ricorrente che, avendo la sua domanda ad oggetto il pagamento di una somma di denaro certa nel suo ammontare, la relativa obbligazione doveva essere adempiuta nel domicilio che il creditore aveva al momento della scadenza. Anche questo motivo non può essere accolto.

Premesso che l’eccezione di incompetenza ratione loci è stata proposta con riferimento a tutti i criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. e con la espressa indicazione del giudice ritenuto competente, osserva questa Corte che di tutte le suddette norme il giudice di pace ha fatto corretta applicazione. Non ricorreva, invero, a favore del giudice di pace di Cava de Tirreni il criterio di collegamento dell’art. 18 c.p.c., poichè non si tratta di convenuto persona fisica.

Nè soccorreva il criterio di cui all’art. 19 c.p.c., che riguarda le persone giuridiche e le associazioni non riconosciute, giacchè in materia di cause condominiali, il foro speciale esclusivo è, infatti, quello di cui all’art. 23 cod. proc. civ., che prevede la competenza per territorio del giudice del luogo in cui si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi (Cass., 5 novembre 2004, n. 21172).

Nè poteva valere il criterio dell’art. 20 c.p.c., poichè l’obbligazione risarcitoria era sorta a Milano (dove si era verificato l’evento di danno in conseguenza dell’omissione della doverosa condotta che ivi il condominio avrebbe dovuto tenere) e poichè, trattandosi non di debito di valuta, ma di debito di valore consistente nell’obbligazione risarcitoria, ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 4, il pagamento andava effettuato al domicilio del condominio debitore in Milano e non del creditore A..

Dalle considerazioni di cui innanzi resta assorbito il quarto motivo del ricorso, per cui, in conclusione, l’impugnazione deve essere rigettata.

Non occorre provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione non avendo l’intimato condominio svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011.

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