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Federproprietà AbruzzoIngiurieCorte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 14 novembre 2012, n. 44441

Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 14 novembre 2012, n. 44441

Si possono insultare gli altri condomini a causa dei lavori di ritinteggiatura?

 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino – Presidente
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo – Consigliere
Dott. FUMO Maurizio – Consigliere
Dott. LAPALORCIA Grazia – rel. Consigliere
Dott. SABEONE Gerardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
2) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 5/2010 TRIBUNALE di AVEZZANO, del 30/09/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V. D’Ambrosio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per la parte civile, l’Avv. (OMISSIS), sost. avv. (OMISSIS);
Udito il difensore avv. (OMISSIS).

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30-9-2011 il Tribunale di Avezzano, confermando quella del Giudice di pace di Civitella Roveto in data 29-9-2009, affermava la responsabilita’ di (OMISSIS) e di (OMISSIS) per il reato di ingiuria nei confronti, rispettivamente, di (OMISSIS) e di (OMISSIS).

1. Il fatti si inseriscono nel contesto di difficili rapporti familiari e di vicinato nella famiglia (OMISSIS) ( (OMISSIS) e’ moglie di (OMISSIS), il quale aveva proceduto alla divisione di beni ereditari con i fratelli) e traevano spunto dalla tinteggiatura in corso del fabbricato condominiale, che (OMISSIS) asseriva di non aver autorizzato.

2.Le imputate hanno proposto distinti ma sovrapponibili ricorsi tramite il difensore avv. F. Romano, con tre motivi tutti inerenti, sotto vari profili, al mancato riconoscimento dell’esimente della provocazione.

2.1Con il primo motivo si deduceva motivazione apparente di entrambe le sentenze di merito in ordine all’esclusione dell’esimente, essendo risultato che le ingiurie erano intervenute quando le imputate avevano visto che si stavano tinteggiando parti dell’edificio in proprieta’ esclusiva di una di una di esse; con il secondo erano dedotti vizio di motivazione e travisamento della prova poiche’, a differenza da quanto ritenuto in sentenza, risultava dalla deposizione di (OMISSIS), dalla querela contro ignoti da questi sporta nella data del fatto e dall’atto di divisione con i fratelli, che era in atto la tinteggiatura non autorizzata di parti dell’immobile (cantina e garage) di sua esclusiva proprieta’; con il terzo motivo si deduceva motivazione manifestamente illogica e contraddittoria in quanto in sentenza si era sostenuto che eventuali posizioni di vantaggio, adombrate ma non dimostrate dalle prevenute, avrebbero dovuto essere fatte valere nelle sedi opportune, trascurando che la violazione delle norme sul condominio costituisce fatto ingiusto.

3.La richiesta era quindi di annullamento della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati e vanno disattesi.

2. Le plurime censure di vizio motivazionale ruotano tutte intorno all’asserita sussistenza della reazione in stato d’ira al fatto ingiusto altrui, rappresentato dalla tinteggiatura senza autorizzazione di parti, asseritamente di proprieta’ esclusiva di (OMISSIS), marito di (OMISSIS), del fabbricato condominiale delle due famiglie cui appartengono rispettivamente quest’ultima e le pp.oo..

Se non che la sentenza impugnata, lungi dall’affermare che la violazione delle norme in materia di condominio non possa costituire fatto ingiusto, ha ritenuto nella specie non provata tale violazione, soggiungendo che le ipotetiche situazioni di vantaggio delle prevenute (e, cioe’ per l’appunto, gli eventuali diritti esclusivi su parti dell’edificio), solo adombrate ma non dimostrate, avrebbero dovuto essere fatte valere nelle opportune sedi.

3. Tale motivazione non e’ ne’ apparente, ne’ manifestamente illogica o contraddittoria, ne’ travisante, in quanto registra l’inidoneita’ delle risultanze invocate dalle ricorrenti -e cioe’ le dichiarazioni di (OMISSIS) e la querela da questi presentata, rapportate all’atto di divisione ereditaria con i fratelli, atti tutti oggetto di testuale trascrizione nei ricorsi-, a provare che alcune parti del fabbricato in corso di tinteggiatura (garage e cantine) fossero di esclusiva proprieta’ del (OMISSIS). Mentre le ricorrenti non si sono occupate di approfondire e spiegare le ragioni per le quali, in base all’atto di divisione, il cui testo si sono limitate a trascrivere (e che tra l’altro non sembra neppure far riferimento a garage, ma soltanto a posti auto), alcune parti dell’immobile in comproprieta’, che i parenti stavano provvedendo a far tinteggiare, sarebbero del predetto (OMISSIS).

4. Al rigetto dei ricorsi seguono la condanna di ciascuna delle ricorrenti alle spese processuali e quella solidale alle spese sostenute dalle parti civili, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento ciascuna delle spese processuali e in solido alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate in euro 1.200,00 in favore di ciascuna, oltre accessori come per legge.

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