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Federproprietà AbruzzoServitùCassazione Civile, Sezione II, Sentenza 28 ottobre 2009 n. 22834

Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 28 ottobre 2009 n. 22834

Quali sono le ragioni perché le richiesta di costituzione della servitù di passaggio possa essere giustificata?

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente -
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna – Consigliere -
Dott. BURSESE Gaetano A. – Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22943-2005 proposto da:

Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONFALONIERI 5, presso io studio dell’avvocato MANZI ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato MAZZETTO GIANCARLO;

- ricorrente -

contro

B.L., B.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell’avvocato SALBERINI FABRIZIO, rappresentati e difesi dagli avvocati vITUCCI ROBERTO, DANIELETTO ALBERTO;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 784/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/05/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;
udito l’Avvocato ALBINI Carlo, con delega depositata in udienza dell’Avvocato MAZZETTA Giancarlo, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato BETTONI Alessandra con delega depositata in udienza dell’Avvocato VITUCCI Roberto, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA AURELIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con atto di citazione notificato il 31.1.1994 B.L. e B.R. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia Z.G. chiedendo condannarsi il convenuto all’abbattimento del manufatto abusivo adibito a ricovero attrezzi illegittimamente costruito dallo Z. in violazione delle norme di cui agli artt. 282 e 283 Reg. Edilizio del Comune di Campolongo Maggiore, dichiarandosi la insussistenza della servitù di passaggio sul fondo attoreo per raggiunge con automezzi la porzione di fondo retrostante l’abitazione del convenuto sulla quale insisteva il manufatto e condannarsi lo Z. al risarcimento dei danni subiti da liquidarsi in separato giudizio.

Si costituiva in giudizio il convenuto contestando il fondamento delle domande attrici; deduceva in particolare che gli attori avevano omesso di specificare che il passaggio sul loro fondo (mappale (OMISSIS)) per accedere al fondo dell’esponente (mappale (OMISSIS)) avveniva in base ad un diritto di servitù costituito ex art. 1062 c.c. da Z. G., padre del convenuto e di Z.S., dante causa delle controparti, all’epoca di cessione del fondo ora in proprietà dell’istante (anno 1983), al fine di consentire al mappale (OMISSIS), altrimenti intercluso, l’accesso alla via pubblica; chiedeva quindi il rigetto delle domande attrici, e, in via riconvenzionale, l’accertamento della servitù di passaggio pedonale e carraio costituita per volontà e destinazione del padre di famiglia sul fondo di proprietà degli attori distinto al mappale (OMISSIS) a vantaggio del fondo dell’esponente distinto al mappale (OMISSIS) lungo il passaggio esistente tra la casa di abitazione degli attori ed il locale magazzino ed annessi rustici di loro proprietà, e quindi su un tratto posto sul retro della loro abitazione sino alla linea di confine del mappale (OMISSIS) in corrispondenza dello spigolo nord ovest dell’abitazione del convenuto; in via subordinata riconvenzionale, nell’ipotesi di mancato accoglimento della precedente domanda, lo Z. chiedeva accertarsi che il mappale (OMISSIS) era intercluso, e costituirsi ex 1051 c.c. una servitù di passaggio pedonale e carraio in corrispondenza del tracciato attualmente esistente per garantire l’accesso alla pubblica via.

Con sentenza del 24.8.2000 il Tribunale di Venezia condannava il convenuto ad arretrare il manufatto costruito sul fondo mappale (OMISSIS) adibito a ripostiglio e, accertata l’interclusione di tale fondo, costituiva una servitù di passaggio pedonale e carraio in suo favore e gravante sul mappale (OMISSIS) in corrispondenza del passaggio esistente.

Proposta impugnazione da parte del B. e della Bo. cui resisteva lo Z. proponendo altresì appello incidentale, la Corte di Appello di Venezia con sentenza del 20.5.2.004, in parziale riforma della decisione di 1^ grado, ha respinto la domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio per interclusione del fondo di cui al foglio (OMISSIS) mappale (OMISSIS) del Comune di Campolongo Maggiore, ha condannato lo Z. al risarcimento dei danni in favore della controparte, da liquidarsi in separato giudizio, conseguenti al passaggio sul fondo di loro proprietà ed ha respinto l’appello incidentale.

Per la Cassazione di tale sentenza lo Z. ha proposto un ricorso articolato in 4 motivi cui il B. e la Bo. hanno resistito con controricorso; le parti hanno successivamente depositato delle memorie; la memoria del ricorrente è stata depositata fuori termine il 25.5.2009.

Diritto

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione degli artt. 1062 e 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. nonchè errata, insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per aver escluso la ricorrenza nella fattispecie della costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia difettando le opere visibili e permanenti che consentissero di rendere evidente la sussistenza del passaggio attraverso la proprietà degli appellanti per l’accesso alla pubblica via.

Premesso di non aver mai chiesto la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia, bensì soltanto l’accertamento dell’esistenza del diritto già in precedenza costituito, lo Z. sostiene che, contrariamente all’assunto del giudice di appello, lo stato dei luoghi era caratterizzato da una situazione di soggezione tra due fondi di rispettiva proprietà delle parti – appartenenti “ab origine” al medesimo proprietario – caratterizzata da opere ben visibili quali un vero e proprio sedime inghiaiato, una recinzione che delimitava il tratto finale del passaggio e lo separava dalle residue proprietà delle controparti, e due cancelli collocati rispettivamente all’inizio e alla fine del passaggio stesso realizzati dall’esponente (circostanza quest’ultima oggetto di specifica prova testimoniale di cui lo Z. aveva chiesto inutilmente l’ammissione); tale situazione di subordinazione tra i due fondi aveva caratteristiche oggettive, consentendo l’accesso pedonale e carraio al mappale (OMISSIS) dalla pubblica via, come era avvenuto ininterrottamente per almeno cinque anni dopo l’acquisto del fondo da parte dell’istante e come non era stato contestato dalle controparti. La censura è infondata.

La Corte territoriale, dopo aver premesso che i fondi attualmente di rispettiva proprietà delle parti erano originariamente di proprietà di Ze.Gi., il quale poi aveva venduto nel (OMISSIS) al figlio Z.G. i mappali (OMISSIS) e nel (OMISSIS) aveva ceduto la nuda proprietà dei mappali (OMISSIS) alla figlia Z.S. dante causa degli appellanti, ha escluso la sussistenza di opere stabili idonee ad evidenziare, all’epoca della separazione dei fondi, l’asservimento di un fondo all’altro; in particolare la Corte territoriale ha rilevato che le uniche opere visibili e permanenti idonee a supportare l’assunto della sussistenza del passaggio attraverso la proprietà degli appellanti per l’accesso alla pubblica via dal fondo dell’appellato erano costituite da un cancello carraio realizzato dallo stesso Z. sulla recinzione della sua proprietà che si apriva sul fondo del B. e della Bo.; inoltre la sentenza impugnata ha negato rilievo alla presenza di tracce di passaggio, considerato altresì il pacifico esercizio del passaggio stesso da parte degli appellanti che accedevano al cortile dalla via pubblica attraverso il loro cancello carraio; infine la Corte territoriale ha ritenuto irrilevanti le dichiarazioni rese dalla difesa del B. e della Bo.

all’udienza del 28/10/1994, posto che con esse si era dedotto che il passaggio attraverso il mappale (OMISSIS) da parte dello Z. con l’autovettura era avvenuto per mera tolleranza della sorella S. (e quindi dopo la vendita del fondo da parte dell’originario proprietario), e che Ze.Gi. utilizzava il mappale (OMISSIS) al più per seminare frumento e non per deposito di auto.

Pertanto il convincimento espresso dalla sentenza impugnata è frutto di un accertamento di un fatto sorretto da congrua e logica motivazione – come tale insindacabile in questa sede – in ordine alla insussistenza, all’epoca della separazione dei fondi, di opere e segni manifesti ed univoci che evidenziassero una situazione di subordinazione o di servizio che integrasse il contenuto proprio della servitù invocata dal ricorrente. I profili di censura sollevati dallo Z., quindi, tendono inammissibilmente a progettare una diversa ricostruzione in fatto della vicenda che ha dato luogo alla presente controversia; in particolare poi è appena il caso di osservare, rispetto al rilievo secondo cui lo stesso ricorrente avrebbe realizzato “in loco” entrambi i cancelli posti rispettivamente all’inizio ed alla fine del passaggio che caratterizzerebbe l’oggetto della servitù in questione, che tale circostanza, se evidentemente avvenuta dopo che l’esponente aveva acquistato il fondo di cui ai mappali (OMISSIS), sarebbe irrilevante anche se provata, posto che il presupposto dell’effettiva situazione di asservimento di un fondo all’altro, richiesto dall’art. 1062 c.c. per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, deve essere accertato attraverso la ricostruzione dello stato dei luoghi esistenti nel momento in cui, per effetto dell’alienazione di uno di essi o di entrambi, i due fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario (Cass. 14/10/93 n. 10165; cass. 16/02/2007 n. 3634). Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 112, 278 e 346 c.p.c. e vizio di motivazione, assume anzitutto che l’affermazione della sentenza impugnata, che ha negato l’esistenza di un qualsiasi diritto dell’esponente al passaggio sul mappale (OMISSIS), si pone in contrasto con la lettura delle difese di controparte, da cui emergeva l’assenza di qualsiasi contestazione in merito all’esistenza ed all’utilizzo da parte dell’esponente del passaggio per usi agricoli o per l’approvvigionamento di combustibili.

Il ricorrente inoltre censura la statuizione della Corte territoriale in ordine alla condanna generica dell’esponente al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, posto che nel giudizio d’appello gli appellanti avevano chiesto in realtà la condanna dello Z. al risarcimento dei danni conseguenti al passaggio di quest’ultimo sul fondo di proprietà degli stessi per il ricovero delle autovetture nel manufatto esistente sul mappale (OMISSIS) per il periodo anteriore alla pronuncia di primo grado.

La censura è infondata.

Sotto un primo profilo si rileva l’insussistenza della invocata violazione dell’art. 112 c.p.c., considerato che l’eventuale non contestazione da parte del B. e della Bo. del passaggio pedonale e carraio da parte dello Z. sul loro fondo è irrilevante ai fini del riconoscimento della sussistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia, considerato che, come già affermato in sede di esame del motivo precedente, occorre a tal fine avere riguardo alla situazione dei luoghi al momento in cui i due fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario.

Correttamente poi la sentenza impugnata ha accolto la domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta dagli appellanti in conseguenza del passaggio da parte dello Z. sul fondo di proprietà degli stessi per il ricovero delle autovetture nel manufatto inesistente sul mappale (OMISSIS) per il periodo anteriore alla pronuncia di 1^ grado; infatti tale domanda, priva di qualsiasi indicazione del “quantum” della pretesa risarcitoria, è stata logicamente considerata dalla Corte territoriale come tendente ad una condanna generica al risarcimento dei danni nei confronti dello Z. da liquidarsi quindi in separato giudizio.

Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1051 c.c, e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver affermato – quanto alla domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio sul fondo delle controparti – che ai fini della determinazione della interclusione di un fondo l’indagine deve essere condotta con riferimento al fondo nella sua unitarietà e non in relazione alle singole parti di esso, e che quindi nella fattispecie, poichè il fondo dello Z. confinava, con il lato sud di uno dei tre mappali, con la pubblica via, esso non poteva essere ritenuto intercluso.

Il ricorrente rileva l’errore interpretativo compiuto dalla Corte territoriale, che ha considerato applicabile l’art. 1051 c.c. solo in situazione di interclusione assoluta e non anche relativa, posto che la considerazione del fondo nella sua unitarietà non faceva venir meno la necessità di accertare se la comunicazione tra le varie parti di cui si componeva il fondo stesso avrebbe comportato l’esecuzione di opere eccessivamente dispendiose e disagevoli; nella fattispecie, infatti, la pretesa di costituire un collegamento pedonale e carraio attraverso il mappale (OMISSIS), ovvero attraverso quella parte del fondo dello Z. interamente occupata nell’immobile ove egli risiedeva, avrebbe reso inevitabile la distruzione dell’intero edificio che su questo insisteva, pregiudicando oltretutto la sua possibile riedificazione.

La censura è infondata.

Il Giudice di Appello, nell’enunciare il principio di diritto sopra riportato circa la necessità di valutare unitariamente un fondo ai fini di accertare l’interclusione, ha escluso tale caratteristica nel fondo di proprietà dello Z. in quanto confinante con il suo lato sud con la pubblica via, e quindi munito di accesso pedonale carraio; ha poi aggiunto che la circostanza che tra le due aree scoperte di tale fondo, l’una prospiciente la via pubblica e l’altra retrostante, si interponesse il fabbricato dello Z., non poteva condurre a diverse conclusioni, dovendosi escludere che in virtù di tale costruzione la parte retrostante scoperta potesse essere ritenuta fondo autonomo e distinto dalla residua proprietà;

infine la Corte territoriale ha concluso che la presenza sul lato prospiciente l’area scoperta retrostante il fabbricato di apertura al piano terra evidenziava la possibilità per lo Z. di procurarsi senza l’esecuzione di lavori particolarmente onerosi l’accesso pedonale a tale area.

Orbene sulla base dell’accertamento dello stato dei luoghi compiuto dalla Corte territoriale deve ritenersi che il convincimento espresso in ordine alla ritenuta non interclusione del fondo di proprietà dello Z. sia corretto sul piano logico – giuridico.

Ed invero, allorchè, come nella fattispecie, una parte del fondo sia priva di accesso alla pubblica via, mentre la residua parte del fondo mantiene il collegamento con la pubblica via, non si è in presenza di una situazione di interclusione, suscettibile di dar luogo alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio, poichè all’interclusione di fatto può porre fine l’unico proprietario del fondo, ripristinando il collegamento alla pubblica via in favore della parte interclusa attraverso la parte che gode di un accesso all’esterno (Cass. 10.01.2003 n. 177). In proposito è rilevante il richiamato accertamento da parte del Giudice di Appello sulla possibilità per lo Z. di realizzare senza la necessità di lavori particolarmente onerosi un accesso pedonale all’area scoperta retrostante del suo fondo; infatti il principio secondo il quale il fondo intercluso deve essere preso in considerazione unitariamente al fine di verificare l’esistenza della interclusione è applicabile nel caso in cui esso presenti una conformazione tale da far ritenere che le singole parti del fondo siano facilmente accessibili l’una dall’altra, poichè, in tal caso, ove il fondo non fosse considerato unitariamente ma per parti separate, in presenza di un accesso alla via pubblica, la richiesta di costituzione di un passaggio coattivo si risolverebbe nel reclamare l’imposizione di un peso a carico del fondo altrui dettato da prevalenti ragioni di comodità, atteso che il passaggio dall’una all’altra parte del terreno non sarebbe ostacolato da alcunchè (Cass. 13.9.2004 n. 18372).

Con il quarto motivo il ricorrente deducendo violazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2, ed omessa motivazione, censura la sentenza impugnata per aver condannato l’esponente al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio, avendolo ritenuto erroneamente soccombente su tutte le questioni dedotte in giudizio.

La censura è infondata.

Il Giudice di Appello ha condannato lo Z. al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio essendo quest’ultimo rimasto soccombente all’esito del giudizio di appello in ordine a tutte le domande oggetto della controversia; pertanto nella fattispecie la Corte territoriale ha operato una corretta applicazione del principio della soccombenza.

Il ricorso deve quindi essere rigettato;

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 2.500,00 per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2009.

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