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Federproprietà AbruzzoSenza categoriaCassazione Penale, Sezione I, Sentenza 17 febbraio 2012 n. 25221

Cassazione Penale, Sezione I, Sentenza 17 febbraio 2012 n. 25221

Quando amministratore e condominio possono ritenere evitato il reato di cui all'art. 677 c.p.?

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIOTTO Maria Cristina – Presidente -
Dott. ROMBOLA’ Marcello – Consigliere -
Dott. TARDIO Angela – Consigliere -
Dott. MAZZEI Antonella – rel. Consigliere -
Dott. LA POSTA Lucia – Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

T.A., nato a (OMISSIS);
V.C., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza in data 26/10/2010 del Tribunale di Napoli nel proc. n. 6698/2009;
Letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita, nella pubblica udienza del 17 febbraio 2012, la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonella Patrizia Mazzei;
udite le conclusioni del Pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Lettieri Nicola, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
rilevato che i difensori degli imputati non sono comparsi.

Fatto

1. Con sentenza deliberata il 26 ottobre 2010 e depositata il successivo 17 novembre il Tribunale monocratico di Napoli ha condannato T.A. e V.C. alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda, ciascuno, per il reato previsto dall’art. 677 c.p., comma 3, poichè, nelle rispettive qualità di proprietario dell’appartamento al 4^ piano dell’immobile condominiale sito in (OMISSIS), e di amministratore del medesimo condominio, interessato dal crollo parziale dell’intonaco dal cornicione e dal sottobalcone del suddetto appartamento, omettevano, sebbene formalmente diffidati dalla polizia municipale di Napoli con verbale del 3/12/2006 notificato il 4/12/2006, di effettuare i lavori necessari alla rimozione dei pericoli per la pubblica e privata incolumità.

Il Tribunale ha ritenuto provato il fatto omissivo a carico di entrambi gli imputati sulla base dell’informativa di reato e della testimonianza del verbalizzante, l’agente della polizia municipale, G.L., il quale aveva dichiarato che, dopo il primo sopralluogo del 3/12/2006, si era nuovamente recato presso il detto immobile il (OMISSIS), richiedendo al V. ed al T. il certificato di eliminato pericolo, ma nessuno dei due era stato in grado di produrlo. Esso fu rilasciato da un ingegnere solo il 4 giugno 2007 e depositato dal V. presso gli uffici comunali il successivo 21 agosto.

La circostanza che le assemblee condominiali, immediatamente convocate dall’amministratore, fossero andate deserte e l’attestazione, in data 31 luglio 2007, dell’impresa Edil Service s.r.l., esecutrice dei lavori, secondo la quale già il 5 dicembre 2006 era stata effettuata la spicconatura di tutto l’intonaco pericolante, non assumevano, ad avviso del Tribunale, rilievo decisivo per dimostrare la tempestiva esecuzione dei lavori necessari alla rimozione del pericolo per l’Incolumità pubblica, ritenuto ancora attuale alla data del secondo accesso del verbalizzante, il 16 aprile 2007.

2. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati tramite i rispettivi difensori.

3. Il difensore di V.C. deduce due motivi di ricorso.

3.1. Con il primo lamenta l’erronea applicazione della legge penale in relazione al l’art. 677 c.p..

Il Tribunale avrebbe erroneamente equiparato l’esecuzione dei lavori necessari per rimuovere il pericolo derivante dalla caduta degli intonaci al certificato di avvenuta eliminazione del medesimo pericolo, mentre si tratta di due elementi distinti. Al riguardo, le prove raccolte avrebbero dimostrato che la spicconatura degli intonaci per evitarne la libera caduta fu eseguita già il 5 dicembre 2006, immediatamente dopo la diffida su segnalazione della polizia municipale, come da acquisita attestazione dell’impresa Edilservice s.r.l. del 31 luglio 2007, mentre il solo completamento dei lavori di ristrutturazione esterna avvenne il 4 giugno 2007 allorchè fu rilasciato il certificato di eliminato pericolo.

Il Tribunale, erroneamente interpretando la giurisprudenza di questa Corte di cassazione in subiecta materia, non avrebbe considerato che la responsabilità penale dell’amministratore del condominio non è sostenibile, allorchè lo stesso provi di essersi attivato vuoi per eliminare il pericolo emergente, vuoi per ottenere dall’assemblea condominiale le decisioni e gli impegni di spesa necessari per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell’immobile.

Nel caso in esame, era stato dimostrato l’impegno dell’amministratore nella predetta duplice direzione e il rinvio del completamento dei lavori alla stagione primaverile, salva la spicconatura degli intonaci esterni tempestivamente eseguita per fronteggiare l’emergenza, fu imposto da contingenze esterne sfavorevoli: assemblee condominiali andate deserte con conseguente mancata deliberazione delle opere da eseguire e relativo impegno di spesa; antieconomicità e difficoltà operative sconsiglianti il mantenimento del ponteggio esterno nella stagione Invernale.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione all’omesso esame di specifici atti del procedimento (i verbali di assemblea condominiale in date 1 dicembre 2006, 19 dicembre 2006, 22 febbraio 2007 e 20 giugno 2007; la dichiarazione scritta a firma dell’amministratore della Edil Service s.r.l. del 31 luglio 2007; la fattura della stessa impresa in data 30 luglio 2007), siccome idonei ad escludere la responsabilità dell’amministratore del condominio.

4. Il difensore di T.A. deduce tre motivi di gravame.

4.1. Con il primo denuncia l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 677 c.p., lamentando, come l’altro ricorrente, l’indebita equiparazione dell’effettiva esecuzione dei lavori edili necessari per rimuovere il pericolo alla certificazione puramente ricognitiva dell’eliminazione del medesimo pericolo: nella fattispecie, sarebbe stata raggiunta la prova della tempestiva esecuzione dei lavori urgenti e del successivo completamento di essi a causa delle contingenze del caso specifico, donde l’insussistenza di alcuna colpevole inerzia del proprietario necessaria ad integrare la fattispecie criminosa erroneamente ravvisata.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la decisione del Tribunale di non ammettere la testimonianza del legale rappresentante della Edil Service s.r.l. in punto di portata e tempistica dei lavori eseguiti, trattandosi di prova decisiva per escludere la responsabilità penale dell’imputato.

4.3. Con il terzo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione per non aver tenuto conto dei documenti prodotti dalla difesa (la dichiarazione a firma del legale rappresentante della Edil Service del 31/07/2007 e la fattura della stessa impresa del 30/07/2007) e delle dichiarazioni rese dal testimone G. e dal coimputato V., entrambi esaminati in dibattimento.

I predetti elementi proverebbero non solo l’attivazione del T., ma anche la concreta e tempestiva eliminazione dei pericolo per l’incolumità pubblica con l’esecuzione dei lavori urgenti.

Ulteriore vizio della motivazione discenderebbe dal fatto che il Tribunale non avrebbe considerato il carattere sussidiario della responsabilità del T..

Diritto

5. I ricorsi sono fondati, laddove entrambi denunciano il vizio di motivazione per avere il Tribunale ancorato la ritenuta omissione della tempestiva rimozione del pericolo per le persone, individuato nel distacco dell’intonaco esterno dal balcone al quarto piano dell’immobile, secondo l’accertamento della polizia municipale del 3 dicembre 2006, ad un dato meramente formate costituito dal rilascio del certificato di eliminato pericolo da parte di ingegnere abilitato il 4 giugno 2007.

Non è, invece, fondato il motivo, anch’esso comune ad entrambi i ricorrenti, di omessa considerazione dei documenti prodotti dalla difesa (verbali di assemblee condominiali, dichiarazione in data 31/07/2007 a firma del legale rappresentante della Edil Service s.r.l. e fattura emessa dalla stessa impresa il 30/07/2007 circa i lavori eseguiti), di cui il Tribunale ha invece tenuto conto, espressamente ritenendoli inidonei ad esonerare gli imputati da responsabilità; nè appare censurabile la decisione del giudice di merito di non procedere all’esame del legale rappresentante della Edil Service, ex art. 507 c.p.p., una volta ammessi i detti documenti che, secondo la prospettazione difensiva, consentivano di distinguere le opere di messa in sicurezza, immediatamente eseguite, e quelle di ristrutturazione del fabbricato effettuate successivamente.

Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che gli intimati, amministratore e proprietario, di eseguire con urgenza i lavori di messa in sicurezza dell’Intonaco pericolante, giusta diffida loro notificata il 4 dicembre 2006, al successivo accesso del verbalizzante, il 16 aprile 2007, non furono in grado di esibire il certificato di eliminato pericolo, ma non anche che l’intonaco fino a quella data fosse rimasto a rischio di caduta, in contrasto con quanto attestato nella dichiarazione in data 31 luglio 2007 dell’amministratore dell’impresa Edil Service s.r.l., pure richiamata in sentenza, circa l’eseguita spicconatura, con eliminazione dell’intonaco minacciante rovina, già il 5 dicembre 2006 ossia il giorno dopo la diffida della polizia municipale.

La sentenza impugnata, quindi, non chiarisce il confine tra l’immediata rimozione degli “effetti” pericolosi del deterioramento edilizio, consistita, nel caso in esame, nell’eliminazione (spicconatura) dell’intonaco esterno sul punto di distaccarsi da un’altezza considerevole e di colpire eventuali passanti, che, secondo i ricorrenti, confortati dalla documentazione prodotta, avvenne tempestivamente il 5 dicembre 2006, e l’intervento sulla “causa” della rovina che richiese tempi maggiori per la ristrutturazione generale del fabbricato ed il rifacimento di tutti gli intonaci, con ultimazione nel semestre successivo, come da pure acquisito certificato di eliminato pericolo in data 4 giugno 2007.

La distinzione è rilevante ai fini della definizione della penale responsabilità degli imputati, posto che la fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 677 c.p., comma 3, è configurabile allorquando dall’omissione dei lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina derivi un concreto pericolo per l’incolumità delle persone, e, perciò, è sufficiente per andare esenti da responsabilità penale intervenire sugli effetti anzichè sulla causa della rovina, prevenendo la specifica situazione di pericolo indicata dalla norma incriminatrice con opere provvisorie ed urgenti oppure interdicendo, ove ciò sia possibile, l’accesso o il transito nelle zone pericolanti.

Con la precisazione, a confutazione di ulteriore motivo di ricorso proposto dal V. circa la dedotta esclusione della responsabilità dell’amministratore, che negli edifici condominiali l’obbligo giuridico di rimuovere il pericolo derivante dalla minacciante rovina di parti comuni della costruzione – la cui violazione integra il reato contravvenzionale di cui all’art. 677 c.p. – incombe sull’amministratore, pur potendo esso risorgere in via autonoma a carico dei singoli condomini qualora, per cause accidentali, l’amministratore non possa adoperarsi allo scopo suindicato con la necessaria urgenza. L’amministratore è infatti titolare “ope legis” -salvo diverse disposizioni statutarie o regolamentari – non solo del dovere di erogazione delle spese attinenti alla manutenzione ordinaria e alla conservazione delle parti e servizi comuni dell’edificio, ai sensi dell’art. 1130 c.c., comma 1, nn. 3 e 4, ma anche del potere di “ordinare lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere urgente” con l’obbligo di “riferirne nella prima assemblea dei condomini”, ai sensi dell’art. 1135 c.c., comma 2, di talchè deve riconoscersi in capo allo stesso l’obbligo giuridico di attivarsi senza indugio per la eliminazione delle situazioni potenzialmente idonee a cagionare la violazione della regola del “neminem laedere” (Sez. 1, n. 7764 del 19/06/1996, dep. 07/08/1996, Vitale, Rv. 205533; Sez. 1, n. 19678 del 26/01/2001, dep. 15/05/2001, Di Stefano, Rv. 219282; Sez. 1, n. 9027 del 08/01/2003, dep. 25/02/2003, Argentieri, Rv. 223696; Sez. 1, n. 21401 del 10/02/2009, dep. 21/05/2009, Santarelli, Rv. 243663).

In conclusione, l’avere omesso di discernere tra l’eliminazione dei potenziali effetti della rovina edilizia attraverso interventi immediati ed urgenti di messa in sicurezza e la rimozione della causa strutturale di essa con l’esecuzione delle opere di manutenzione dell’immobile, integra il vizio di motivazione denunciato da entrambi i ricorrenti e impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione nel rispetto della regola generale dell’art. 34 c.p.p., procederà a nuovo esame attenendosi al principio sopra indicato e dando conto di avere valutato le deduzioni e le giustificazioni addotte dagli imputati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2012.

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