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Federproprietà AbruzzoImpugnazione delle DelibereCassazione Civile sez. VI 23 novembre 2011 n. 24715

Cassazione Civile sez. VI 23 novembre 2011 n. 24715

Quali sono i termini per impugnare una delibera assembleare? Quali se si impugna tramite ricorso?

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto – Presidente -
Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere -
Dott. MATERA Lina – Consigliere -
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22929/2010 proposto da:

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUGLIELMO CALDERINI 60, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO LA PERA, rappresentato e difeso da se steso;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO di (OMISSIS), in persona dell’amministratore in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 17, presso lo studio dell’avvocato GIUSSANI ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato PASTORI Guido giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 49/2010 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del 19/01/2010, depositata il 18/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;
udito l’Avvocato Alessandro Tudor, (delega avvocato Guido Pastori), difensore del controricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che condivide la relazione.

Fatto

La Corte ritenuto che:

- si è proceduto nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c.;

- la relazione depositata in cancelleria è del seguente tenore:

“Con sentenza del 19 settembre 2006 il Tribunale di Trieste ha respinto la domanda proposta dalla s.r.l. Ville del Carso, intesa ad ottenere la dichiarazione di invalidità di una Delib. adottata il 15 aprile 2003 dall’assemblea dei condomini dell’edificio sito in (OMISSIS) in quella città.

Il gravame proposto contro la suddetta sentenza da C. G., quale avente causa a titolo particolare dall’originaria attrice, è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Trieste con sentenza del 18 febbraio 2010. A tale decisione il giudice di secondo grado è pervenuto in applicazione del principio di ultrattività del rito, rilevando che l’impugnazione era stata proposta con citazione anzichè con ricorso e l’atto era stato depositato in cancelleria dopo la scadenza del termine annuale stabilito dall’art. 327 c.p.c..

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione C. G., in base a un motivo. Il condominio si è costituito con controricorso.

Le eccezioni di inammissibilità sollevate pregiudizialmente dal resistente non appaiono accoglibili, poichè nel ricorso è stato riportato il contenuto essenziale della sentenza impugnata e le sono state rivolte pertinenti censure in diritto.

Queste risultano fondate, alla stregua della giurisprudenza di legittimità richiamata da C.G., secondo cui l’appello avverso la sentenza che abbia pronunciato sull’impugnazione di una delibera dell’Assemblea condominiale, in assenza di previsioni di legge ad hoc, va proposto – secondo la regola generale contenuta nell’art. 342 c.p.c. – con citazione; ne consegue che la tempestività dell’appello va verificata in base alla data di notifica dell’atto di citazione e non alla data di deposito dell’atto di gravame nella cancelleria del giudice ad quem (Cass. 8 aprile 2009 n. 8536).

Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 315 c.p.c., n. 5, prima ipotesi”;

- il ricorrente non si è avvalso delle facoltà di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 2; sono comparsi e sono stati sentiti in camera di consiglio il difensore del resistente e il pubblico ministero;

- il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie;

accolto pertanto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte d’appello di Trieste, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011.

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