Menu
  • Condominio

    Aperta la consultazione all'albo…

    È stata aperta al…

    Aperta la consultazione all'albo interno degli Amministratori Condominiali

    È stata aperta al pubblico…

    +-
  • Condominio

    LA PARTE DEVE…

      La parte deve partecipare…

    LA PARTE DEVE PARTECIPARE PERSONALMENTE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE EX D.LGS. 28/2010 ALTRIMENTI DEVE DELEGARE ALTRO SOGGETTO IN SUA SOSTITUZIONE CONFERENDO UNA PROCURA SPECIALE SOSTANZIALE CON ATTO PUBBLICO.

      La parte deve partecipare personalmente…

    +-
  • legislazione nazionale

    legge14 giugno 2019 n.…

    LEGGE 14 giugno 2019,…

    legge14 giugno 2019 n. 55, estratto

    LEGGE 14 giugno 2019, n.…

    +-
  • Esecuzione

    Sentenza 12715 del 2019

    SENTENZA n.12715 -2019 REPUBBLICA ITALIANA IN…

    Sentenza 12715 del 2019

    SENTENZA n.12715 -2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME…

    +-
  • Condominio

    INTERRUZIONE DELLA EROGAZIONE DEI…

    LA DECISIONE DEL TRIBUNALE…

    INTERRUZIONE DELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI CONDOMINIALI AI CONDOMINI MOROSI

    LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI…

    +-
  • Decreto Ministeriale 16.01.2017

      …

    Decreto Ministeriale 16.01.2017

      …

    +-
  • Accordo territoriale Lanciano

    Sottoscritto e depositato il…

    Accordo territoriale Lanciano

    Sottoscritto e depositato il 25…

    +-
  • Cassazione 16279 del…

    Cassazione civile sez. III,…

    Cassazione 16279 del 2016

    Cassazione civile sez. III, 04/08/2016,…

    +-
  • Accordo Territoriale Ortona depositato…

    Accordo Territoriale Ortona 2019

    Accordo Territoriale Ortona depositato il 28.02.2019 con protocollo n.20190006737

    Accordo Territoriale Ortona 2019

    +-
  • Accordo territoriale Comune di…

    Accordo Città Sant'Angelo

    Accordo territoriale Comune di Città Sant'Angelo (Pe)

    Accordo Città Sant'Angelo

    +-
  • Condominio

    Aperta la consultazione all'albo…

    È stata aperta al…

    Aperta la consultazione all'albo interno degli Amministratori Condominiali

    È stata aperta al pubblico…

    +-
  • Notizie

    SFRATTI BLOCCATI PER ALTRI…

      Sfratti bloccati per altri…

    SFRATTI BLOCCATI PER ALTRI SEI MESI: LA PROTESTA DI FEDERPROPRIETÀ

      Sfratti bloccati per altri sei…

    +-
  • Condominio

    LA PARTE DEVE…

      La parte deve partecipare…

    LA PARTE DEVE PARTECIPARE PERSONALMENTE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE EX D.LGS. 28/2010 ALTRIMENTI DEVE DELEGARE ALTRO SOGGETTO IN SUA SOSTITUZIONE CONFERENDO UNA PROCURA SPECIALE SOSTANZIALE CON ATTO PUBBLICO.

      La parte deve partecipare personalmente…

    +-
  • Senza categoria

    Sottoscritto Accordo Territoriale a…

    Le Associazioni di categoria…

    Sottoscritto Accordo Territoriale a Chieti

    Le Associazioni di categoria hanno…

    +-
  • Senza categoria

    Sottoscritto l'Accordo Territoriale per…

    Rinnovato anche a Lanciano…

    Sottoscritto l'Accordo Territoriale per il Comune di Lanciano

    Rinnovato anche a Lanciano l'Accordo…

    +-
Menu
Federproprietà AbruzzoImpugnazione delle DelibereCorte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 20 aprile 2001, n. 5889

Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 20 aprile 2001, n. 5889

5889

[omissis]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 10.4.1992 Marcello De Barbieri, Aldo Tarantola e Francesca Felis, ognuno proprietario .di un appartamento nell’edificio condominiale sito in Corso Firenze 8 in Genova, convenivano in giudizio dinanzi al tribunale di Genova il condominio del suddetto fabbricato e, premesso che in ordine alla situazione di degrado dell’atrio condominiale e della galleria di accesso alle tre scale dell’edificio conseguente ad infiltrazioni idriche di diversa provenienza, l’amministratore aveva incaricato per l’accertamento delle cause e per l’individuazione dei necessari rimedi un professionista le cui indicazioni erano state recepite dall’assemblea del 22.7.1991, che aveva genericamente approvato i lavori in proposito suggeriti, assumevano che la successiva assemblea del 17.3.1992 aveva invece deliberato di dar corso alla esecuzione di opere di ripristino inadeguate ad eliminare le cause degli inconvenienti verificatisi, e suscettibili di. pregiudicare il decoro e l’estetica del caseggiato, e di altre non inserite nell’ordine del giorno; gli attori chiedevano quindi dichiararsi la nullità della suddetta delibera e la condanna del condominio alla esecuzione delle opere necessarie alla eliminazione delle infiltrazioni idriche e delle relative cause.

Il condominio convenuto costituendosi in giudizio contestava il fondamento delle domande attrici di cui chiedeva il rigetto.

Il Presidente istruttore respingeva l’istanza di sospensione della esecuzione della delibera impugnata e, ritenuta la causa matura per la decisione delle questioni preliminari sollevate dal convenuto, invitava le parti a precisare le conclusioni; avverso tale ordinanza gli attori proponevano reclamo al Collegio, ma l’istruttore, richiamandosi all’art. 112 bis.disp.att. c.p.c., reiterava l’invito alla precisazione delle conclusioni.

Rimessa la causa al Collegio per la decisione, gli attori con ricorso del 21.12.1993 chiedevano l’espletamento di una consulenza tecnica preventiva; il Presidente istruttore, sentite le parti, dichiarava l’inammissibilità dell’istanza per il difetto del requisito dell’urgenza.

Il Tribunale adito con sentenza del 26.5.1994 rigettava le domande degli attori e li condannava al rimborso delle spese processuali.

Proposta impugnazione da parte del solo condomino De Barbieri, la Corte di Appello di Genova rigettava l’appello.

La Corte territoriale, esaminando i diversi motivi di gravame formulati, rilevava: era infondata la censura relativa alla asserita indeterminatezza ed impossibilità di eseguire la delibera impugnata, che aveva deciso “di dar corso ai lavori di riparazione della fognatura dove occorre” senza individuare l’estensione di tali opere, il loro costo e l’impresa scelta per la realizzazione, sia perché non risultava che il De Barbieri in proposito avesse manifestato voto contrario, sia per la natura meramente programmatica della delibera medesima, suscettibile quindi di successiva determinazione ed integrazione nel suo oggetto; del pari era priva di pregio la doglianza relativa alla circostanza che per l’esecuzione dei lavori erano state incaricate diverse imprese, non essendo ravvisabile al riguardo alcuna violazione di legge o di norma regolamentare; relativamente poi alla lamentata mancata preventiva inclusione nell’ordine del giorno dell’assemblea di alcuni lavori inseriti nei preventivi, approvasti, era sufficiente osservare che tale difetto di informazione era stato sanato dal fatto che gli attori avevano accettato di discutere il merito di tutti gli argomenti, rinunciando l implicitamente a denunciare il vizio procedimentali; doveva poi escludersi che le opere oggetto di approvazione potessero compromettere in maniera apprezzabile il decoro e l’armonia estetica dell’edificio; i motivi di cui ai numeri 5, 6 e 7 dell’atto di appello, riguardando l’idoneità delle opere appurate alla eliminazione delle cause della situazione di degrado riscontrata, attenevano piuttosto al merito delle decisioni adottate, e quindi l’impugnativa sotto tale profilo era inammissibile; doveva essere inoltre disatteso anche il motivo relativo alla condanna del condominio alla esecuzione di determinate opere, non essendo giuridicamente previsto in proposito l’intervento del giudice; quanto poi alla doglianza in ordine al reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione della delibera impugnata, nell’ordinanza del Presidente istruttore era stato evidenziato che, essendo stata rinviata la causa per la decisione, il Collegio in quella sede avrebbe valutato e deciso sul reclamo, che in effetti era stato respinto in seguito al rigetto delle domande; riguardo infine alla condanna al pagamento delle spese di giudizio, il Tribunale aveva correttamente applicato il principio della soccombenza.

Avverso tale sentenza il De Barbieri ha proposto ricorso per cassazione articolato in dieci motivi illustrato successivamente da una memoria; resiste con controricorso il condominio di Corso Firenze 8 in Genova.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla nullità della delibera per indeterminatezza; egli assume che, avendo il giudice di primo grado ritenuto l’insussistenza della legittimazione dell’attore a dedurre l’annullabilità della delibera impugnata non essendo risultato che egli avesse manifestato voto contrario in proposito, con l’atto di appello era stato denunciato un vizio di ultra petizione, non avendo il Condominio eccepito alcunché al riguardo; peraltro su tale specifica doglianza il giudice di appello non si era pronunciato; il De Barbieri censura inoltre il convincimento espresso dalla sentenza impugnata secondo cui l’indeterminatezza di una delibera può essere superata da successive integrazioni del suo oggetto.

Il motivo è infondato.

Premesso che il ricorrente non ha censurato l’affermazione del giudice di appello in ordine al fatto che’ era stata dedotta l’annullabilità è non la nullità della delibera in esame, ne consegue che costituiva specifico onere del De Barbieri, ai fini della proposizione della relativa impugnazione, provare la sua qualità di condomino dissenziente.

Deve inoltre condividersi il convincimento del giudice di appello circa la possibilità di ovviare alla asserita indeterminatezza della delibera mediante successive integrazioni: nella fattispecie, in effetti, la decisione dell’assemblea di “dar corso ai lavori di riparazione della fognatura dove occorre” prevedeva successivi accertamenti di fatto che avrebbero suggerito in concreto la necessità di porre in essere interventi di tale natura; del resto il ricorrente non ha censurato l’ulteriore affermazione della Corte territoriale in ordine alla natura “allo stato meramente programmatica” della delibera in questione.

Neppure può essere condivisa la doglianza in ordine all’approvazione da parte dell’assemblea condominiale del preventivo relativo alla sostituzione del portone di ingresso nel quale non era compreso il costo delle opere murarie: é invero evidente che queste ultime, per lavoro intrinseca connessione con la fornitura e posa in opera del nuovo portone, dovevano considerarsi ricomprese nel suddetto preventivo.

Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 1427 e seguenti c.c., nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta il fraintendimento, da parte del giudice di appello, del motivo di gravame relativo al vizio della volontà espressa dall’assemblea per aver ritenuto, contrariamente alle premesse dalla medesima manifestate nel verbale, di aver conferito l’appalto per l’esecuzione dei lavori approvati ad un gruppo di imprese che congiuntamente avevano, assunto i relativi obblighi, mentre in realtà ciascuna impresa si era obbligata solo in ordine ai lavori di propria competenza.

La censura è infondata.

Invero la Corte territoriale ha manifestato, sia pure implicitamente, il proprio convincimento al – riguardo, ritenendo correttamente l’insussistenza di qualsiasi violazione di norma legislativa o regolamentare sul punto da parte della delibera impugnata: ed invero la circostanza addotta dal De Barbieri non é certamente idonea ad inficiare la regolarità del procedimento di formazione della volontà assembleare.

Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1137 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, assume di aver dedotto la nullità della delibera con la quale erano stati approvati i lavori relativi alla sostituzione del portone di ingresso ed alla posa in opera di cinque prese elettriche per mancata previsione di tali argomenti nell’ordine del giorno; rileva che erroneamente il giudice di appello aveva ritenuto sanato il vizio connesso al menzionato difetto di informazione circa l’oggetto della suddetta delibera per avere l’attore accettato di trattare il merito degli argomenti senza opporsi alla discussione: invero, secondo il ricorrente, tale principio non trova riscontro in alcuna norma di legge, e d’altra parte nella fattispecie dal verbale non risultava che l’esponente avesse discusso sul merito delle suddette questioni.

La censura è infondata.

Come ammesso nel ricorso dallo stesso De Barbieri, dal verbale dell’asseblea emerge che quest’ultimo ha espresso voto contrario in ordine alla approvazione dei menzionati lavori, e tale circostanza è sufficiente a ritenere che egli ha preso posizione sul merito di tali argomenti, secondo il rilievo espresso dal giudice di appello, essendo invece ininfluente la. sua mancata partecipazione alla discussione che ha proceduto la votazione; né d’altra parte il ricorrente ha censurato l’affermazione della Corte territoriale per la quale il De Barbieri aveva rinunciato, sia vizio pure implicitamente a denunciare il procedimentale in questione.

La doglianza sollevata é quindi priva di fondamento, posto che l’omessa indicazione di un argomento, poi deliberato, all’ordine del giorno, non può essere rilevata dal condominio dissenziente nel merito, ma che non ha eccepito l’irregolarità della convocazione (Cass. 24.8.1998 n. 8344).

Con il quarto motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1120 c.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta che in ordine alla riparazione mediante rappezzi del pavimento dell’atrio condominiale ed alla demolizione degli stucchi alle pareti erano stati approvati dei preventivi relativi a lavori che avevano pregiudicato l’estetica ed il decoro dell’edificio condominiale; ebbene il giudice di appello aveva escluso tale evenienza senza una effettiva verifica ed indagine dello stato dei luoghi e quindi senza alcun riscontro oggettivo.

La censura è infondata.

Invero la Corte territoriale ha escluso che i lavori approvati potessero pregiudicare in maniera apprezzabile “lo stile e l’armonia dell’edificio” ai sensi dell’art. 1120 secondo comma c.c.; orbene deve in proposito ribadirsi che l’indagine volta a stabilire se, in concreto, una innovazione determini o meno alterazione del decoro architettonico del fabbricato inteso come l’insieme delle linee e delle strutture che ne Costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell’edificio una sua determinata ed armonica fisionomia) è demandata al giudice di merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se congruamente motivato, come appunto nella fattispecie; del pari l’implicito convincimento del giudice di appello in ordine alla superfluità di specifiche indagini in proposito si traduce in una valutazione di fatto, come tale insindacabile in questa sede se non nei limiti sopra indicati.

Con il quinto motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 1109, 1137 e 1139 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sostiene che la delibera assembleare del 17.3.1992 che aveva approvato preventivi per un costo complessivo superiore a lire 110.000.000 che riguardavano solo l’eliminazione dei vizi ma non la rimozione delle cause che avevano determinato il grave degrado del portone, dell’atrio, dello scalone e della galleria dell’edificio condominiale era caratterizzata da grave pregiudizio per la cosa comune e da eccesso di potere; contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, non si trattava di sindacare il merito della delibera impugnata, ma di valutare la dedotta inutilità, irrazionalità e dannosità delle opere eseguite.

La censura è infondata.

Secondo l’orientamento costante di questa Corte il sindacato dell’autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l’assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, si rivolge anche all’eccesso di potere, ravvisabile quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso il giudice non controlla l’opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve solo stabilire se la delibera sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell’assemblea.

Orbene nella fattispecie la stessa natura delle doglianze prospettate dal De Barbieri comporta il superamento dei limiti sopra delineati entro i quali possono impugnarsi le delibere assembleari, posto che la dedotta inutilità ed irrazionalità dei lavori approvati dall’assemblea condominiale attiene proprio al merito ed alla convenienza della scelta operata, come correttamente rilevato dal giudice di appello; né d’altra parte il semplice dissenso dell’attuale ricorrente in ordine alla soluzione perseguita dalla delibera impugnata può determinare la conclusione che quest’ultima abbia comportato un grave pregiudizio alla cosa comune soltanto perché le opere contestate si sarebbero rivelate del tutto inadeguate ad eliminare le cause degli inconvenienti riscontrati: anche sotto tale profilo la doglianza sollevata si incentra su profili di inopportunità della delibera medesima, e come tale è inammissibile.

Con il sesto motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta che il giudice di appello erroneamente ha disatteso l’ulteriore doglianza prospettata dall’esponente relativa alla asserita illiceità della delibera impugnata in quanto generatrice di danni ai sensi dell’art. 2043 c.c.

La censura è infondata.

Infatti come già esposto il sindacato dell’autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali riguarda soltanto la verifica di legittimità di esse in riferimento alle norme di legge o del regolamento condominiale; fuori di tale ambito non è quindi possibile configurare le delibere assembleari come fatto illecito (caratterizzato quindi dall’elemento dell’antigiuridicità) fonte di responsabilità ex art. 2043 c.c.

Con il settimo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1121 c.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la statuizione del giudice di appello che aveva disatteso la doglianza relativa alla eccessiva gravosità della spesa relativa alla verniciatura delle pareti in base al preventivo approvato.

Al riguardo è agevole osservare che tale censura attiene sicuramente a profili di merito e di opportunità della delibera impugnata, e pertanto è inammissibile sulla base delle argomentazioni precedentemente svolte in sede di esame del quinto motivo.

Con l’ottavo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1105 c.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, assume che erroneamente il giudice di appello aveva ritenuto l’infondatezza della domanda con la quale l’esponente aveva chiesto la condanna del condominio ad eseguire le opere necessarie alla eliminazione delle cause dei vizi riscontrati: invero dopo qualche tempo dall’esecuzione dei lavori approvati dall’assemblea condominiale, l’originaria situazione di degrado si era nuovamente riproposta, cosicché l’omessa adozione dei provvedimenti necessari alla amministrazione della cosa comune (tra cui anche la rimozione delle cause dei danni verificatisi), aveva legittimato il ricorso all’autorità giudiziaria.

La censura è infondata.

Il richiamo all’art. 1105 quarto comma è infatti erroneo, posto che la disposizione ora richiamata presuppone il ricorso alla autorità giudiziaria in ipotesi tutte riconducibili ad una situazione di assoluta inerzia in ordine alla concreta ed effettiva amministrazione della cosa comune (per mancata assunzione dei provvedimenti a tal fine necessari, o per assenza di una maggioranza ovvero per difetto di esecuzione della deliberazione adottata); nella fattispecie, invece, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, l’assemblea condominiale aveva approvato i lavori considerati necessari alla manutenzione delle parti comuni dell’edificio, cosicché l’intervento dell’autorità giudiziaria in tal caso si risolverebbe in una inammissibile ingerenza nella gestione condominiale ed in una sovrapposizione alla volontà assembleare.

Con il nono motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa interpretazione degli articoli al 178 e 699 c.p.c., assume che al giudice di appello era stato prospettato che il Presidente istruttore aveva deciso autonomamente, sottraendoli alla cognizione del Tribunale, sia il reclamo avverso la reiezione dell’istanza di sospensione della delibera condominiale, sia il ricorso per l’accertamento tecnico preventivo dello stato dei luoghi; ebbene la Corte territoriale aveva ritenuto legittimo il rigetto del reclamo con motivazione inconferente, mentre aveva omesso di pronunciare sul secondo profilo della doglianza avanzata.

La censura è infondata.

Il giudice di appello in effetti ha correttamente ritenuto che, essendo la causa già stata rimessa al Collegio per la decisione allorché il De Barbieri aveva proposto reclamo avverso il provvedimento di rigetto della istanza di sospensione della delibera condominiale, in quella sede il Collegio avrebbe esaminato il reclamo medesimo, che poi è stato respinto a seguito del rigetto delle domande attrici; ed è evidente che le stesse considerazioni devono, essere estese anche per quanto riguarda il ricorso per accertamento tecnico preventivo.

Infine con l’ultimo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa interpretazione dell’art. 92 c.p.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la statuizione della sentenza impugnata che ha respinto la doglianza del De Barbieri in ordine alla sua condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado; il ricorrente ritiene che, pur riconoscendo legittima la delibera impugnata, la inutilità della spesa approvata, ammessa dallo stesso Tribunale avrebbe dovuto suggerire una compensazione delle spese processuali per giusti motivi.

Anche tale censura è infondata.

Il giudice di appello ha infatti confermato sul punto la decisione del Tribunale di Genova ritenendo correttamente che la condanna del De Barbieri al pagamento delle spese di giudizio si configurava come la puntuale conseguenza della applicazione del principio della soccombenza; ed è evidente che le considerazioni svolte in questa sede dal ricorrente non possono scalfire la legittimità di tale convincimento.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di cui lire 132.700 per spese e lire 3.000.000 per onorari di avvocato.

Lascia un commento

Inserire un commento

Inserire un nome

Inserire un'email valida

CATEGORIE

Contatti

Tel: 0857993239

Fax:085/7992969

Cell:3383966800

Mail:segreteria@federproprietaabruzzo.it

Indirizzo:Corso Umberto I 423 Moltesilvano(Pescara)

twitter