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Federproprietà AbruzzoAssicurazioniCassazione Civile, Sezione III, Sentenza 14 febbraio 2012 n. 2092

Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 14 febbraio 2012 n. 2092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSERA Maurizio – Presidente - Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere - Dott. SCARANO Luigi Alessandro – […]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSERA Maurizio – Presidente -
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere -
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere -
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3897/2007 proposto da:

PRENOUVEL DI DI GIACOMANDREA GIOVANNI & VOLPONE MARIO SNC (OMISSIS), in persona di entrambi i soci illimitatamente responsabili, nonché Amministratori e legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato CAMICI Giammaria, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BINNI ANTONIO, DELLA ROCCA SERGIO giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del legale rapp.te Dr. C.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato SPINELLI GIORDANO Tommaso, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BIELLO ALDO giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 101/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 13/02/2006; R.G.N. 936/2002.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato SERGIO DELLA ROCCA;
udito l’Avvocato GUARZI MASSIMO per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per accoglimento.

Fatto

Con sentenza del 13/2/2006 la Corte d’Appello di L’Aquila respingeva il gravame interposto dalla società Pre-Nouvel di Di Giacomandrea Giovanni e Volpone Mario s.n.c. nei confronti della pronunzia non definitiva Trib. Pescara 26/6/2001 di accoglimento della domanda di risarcimento dei danni, da liquidarsi nell’ammontare da determinarsi in corso di causa, lamentati in conseguenza di incendio, sviluppatosi il (OMISSIS), che aveva distrutto il proprio esercizio commerciale in ragione di fiamme sprigionatesi dall’autovettura Mercedes tg. (OMISSIS) di proprietà della società Ortofrutticola s.a.s. parcheggiata all’interno del cortile del condominio (OMISSIS). Con rigetto viceversa della domanda spiegata contro la società Milano Assicurazioni s.p.a..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Pre- Nouvel di Di Giacomandrea Giovanni e Volpone Mario s.n.c. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società Milano Assicurazioni s.p.a., che ha presentato anche memoria.

Diritto

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. e della L. n. 990 del 1969, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole dell’erroneità dell’impugnata decisione per risultare essa fondata sull’ormai superato orientamento che negava la possibilità di considerarsi l’auto in sosta come in circolazione.

Con il 2 motivo denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che “una volta riconosciuta… la responsabilità oggettiva, non vi è spazio per discettare in ordine alla causa determinante dell’incendio”.

Lamenta ulteriormente essere “irragionevole” introdurre “un criterio temporale al fine di riconoscere la sussistenza del nesso causale fra la circolazione e l’incendio, così come il farsi carico di ricercare la causa effettiva dell’incendio”.

Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la sosta di un veicolo a motore su area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2054 c.c. e della L. n. 990 del 1969, anch’essa gli estremi della fattispecie “circolazione del veicolo”, con la conseguenza che, dei danni derivati a terzi dal relativo incendio risponde anche l’assicuratore, indipendentemente dal lasso di tempo intercorso tra l’inizio della sosta e l’insorgere dell’incendio (v. Cass., 5/8/2004, n. 14998).

Si è in particolare precisato che l’art. 2054 c.c., u.c., non consente al proprietario (ed agli altri soggetti indicati nei commi precedenti, tra cui il conducente) di sottrarsi alla responsabilità per i danni derivati dalla circolazione – fatta di movimento e di sosta – per vizi di costruzione o per difetto di manutenzione, in assenza dei quali, ove difetti un apporto causale esterno, non è dato ipotizzare che un veicolo a motore prenda spontaneamente fuoco dopo essere stato arrestato, sicchè anche la responsabilità per danni da vizio di costruzione o difetto di manutenzione del veicolo è prevista dall’art. 2054 c.c., u.c., allorquando attiene ad eventi dannosi verificatisi durante la circolazione – ivi compresa la sosta – sulle pubbliche vie o aree equiparate, costituendo oggetto dell’assicurazione obbligatoria ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 1 (attualmente D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 122) che si riporta a tutte le fattispecie di responsabilità di cui all’art. 2054 c.c. (v. Cass., 11/2/2010, n. 3108).

A tale stregua, il proprietario di un veicolo a motore in sosta su area pubblica o ad essa equiparata non risponde, in relazione al titolo di responsabilità previsto dall’art. 2051 c.c., dei danni causati dal propagarsi dell’incendio del proprio autoveicolo solamente in presenza di caso fortuito, ad esempio integrato nell’ipotesi in cui lo stesso risulti dato dolosamente alle fiamme da un terzo durante la sosta.

La condotta del terzo di doloso appiccamento del fuoco ad autovettura regolarmente parcheggiata su area pubblica o ad essa equiparata, e pertanto per consuetudine esposta alla pubblica fede, si appalesa infatti imprevedibile ed inevitabile (cfr. Cass., 17/1/2008, n. 858;

Cass., 19/12/2006, n. 27168; Cass. 21/10/2005, n. 20359), in base ad una condotta normalmente diligente che prescinda dal ricorso all’impiego di mezzi straordinari (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651), integrando un rischio generico della vita di relazione, come tale idoneo ad interrompere il nesso di causalità (v. Cass., 7/10/2008, n. 24755).

Orbene, rilevato che “il Tribunale ha individuato la causa dell’incendio del veicolo in un difetto intrinseco del mezzo, in particolare in un corto circuito dell’impianto elettrico”, nel pervenire ad affermare che “la copertura obbligatoria non può aver luogo allorchè la circolazione del mezzo si presenti – come nel caso che ne occupa – in rapporto di pura e semplice occasionalità con l’evento. Nè in contrario può sostenersi che un corto circuito sull’impianto elettrico di un’autovettura è sempre da riferirsi alla precedente condizione di marcia della stessa e quindi in ogni caso alla sua circolazione, per la duplice ragione che quest’ultima locuzione nella fattispecie concreta si identifica con la sosta del mezzo e non con la sua marcia, la quale potrebbe essere stata pregressa, ma, in ipotesi, potrebbe anche essere mancata del tutto (come nel caso, non infrequente, in cui si lasci l’automezzo fermo col motore acceso per un certo tempo e poi per qualsivoglia motivo lo si spenga), e che, all’interno delle possibili serie causali, deve darsi priorità e rilevanza a quelle che si pongano in relazione diretta ed immediata con l’evento, nel momento in cui questo si produce” la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi.

Della medesima s’impone pertanto la cassazione, con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei medesimi applicazione.

Il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per le ragioni di cui in motivazione.
Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2012.

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