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Federproprietà AbruzzoLegittimazione ProcessualeCorte di Cassazione, Sezione 2 civile. Sentenza 26 novembre 2004, n. 22294

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile. Sentenza 26 novembre 2004, n. 22294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE – Presidente Dott. Salvatore BOGNANNI – Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA – Rel. Consigliere […]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario SPADONE – Presidente
Dott. Salvatore BOGNANNI – Consigliere
Dott. Roberto Michele TRIOLA – Rel. Consigliere
Dott. Massimo ODDO – Consigliere
Dott. Francesca TROMBETTA – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Vi. Del Go. Srl in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore Sig. Ni. Ne., elettivamente domiciliato in Ro. Via At. Re. 12/D, presso lo studio dell’avvocato Ri. Za., che lo difende unitamente all’avvocato Vi. Af., giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

Ad. Gu., Po. Est Ge. s.a.s. di Ro. Me. & C. in liquidazione, in persona del Sig. Gi. D’Al., Cond. Multiproprietà Po. Est, in persona dell’amm.re pro tempore;

- intimati -

e sul 2° ricorso n° 31880/01 proposto da:

Cond Multiproprietà Po. Est Ra., in persona del suo legale rappresentante pro tempore Avv. Gi. Po., che si difende da se stesso, elettivamente domiciliato in Ro. Via c. 61/A, presso il suo studio, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

Vi. del Go. Srl in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Ad. Gu., Po. Est Ge. Di Ro. Me. sas in liquidazione, in persona del liquidatore Sig. Gi. D’Al.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 666/00 della Corte d’Appello di GENOVA, depositata il 29/09/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/04 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l’Avvocato Da. Sc., con delega dell’Avvocato Gi. Fo., difensore del resistente che ha chiesto rigetto ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per integrazione del contraddittorio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 6 ottobre 1995 Ad. Gu. conveniva davanti al Tribunale di Chiavari il Cond. Multiproprietà Po. Est, chiedendo che venissero dichiarate nulle o annullate le deliberazioni assunte a maggioranza dall’assemblea condominiale il 3 agosto 1995 e relative, tra l’altro, alla “formalizzazione” della comunione e conseguente approvazione di un nuovo regolamento.

Il condominio, costituitosi, resisteva alle domande.

Nel giudizio interveniva volontariamente la s.r.l. Vi. del Go., la quale, a quanto è dato comprendere, era la società alla quale era stata affidata la gestione della multiproprietà.

Con sentenza in data 12 febbraio 1998 il Tribunale di Chiavari annullava le delibere impugnate.

Contro tale decisione proponeva appello il Cond. Multiproprietà Po. Est.

Con sentenza in data 29 settembre 2000 la Corte di appello di Genova rigettava il gravame.

I giudici di secondo grado, premessa l’adesione alla tesi secondo la quale il diritto spettante al singolo partecipante alla multiproprietà è un diritto reale atipico, ritenevano che la multiproprietà può essere rappresentata giudizialmente (come nella comunione normale e nel condominio) da un amministratore, per cui non era necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei singoli multiproprietari.

Nella specie, essendo intervenuta nel giudizio la s.r.l. Vi. del Go., che aveva accettato il contraddittorio, ponendosi sostanzialmente come vera controparte, ogni questione in ordine alla correttezza della vocativo in ius doveva considerarsi superata.

Nel merito i giudici di secondo grado ritenevano che il problema dell’intervento di tutti i multiproprietari si pone, invece, in tema di adozione di delibere assembleari che implichino modifiche basilari della struttura e del funzionamento dell’entità collettiva e nella specie l’assemblea aveva assunto a semplice maggioranza decisioni di tale importanza da costituire una sorta di “rifondazione” della multiproprietà.

Aggiungeva, poi, la Corte di appello di Genova che comunque, come ritenuto dai giudici di primo grado, vi era stata irregolare costituzione dell’assemblea con conseguente mancato raggiungimento del quorum, anche volendo ritenere che le delibere impugnate potessero essere adottate con la maggioranza di cui all’art. 1108 cod. civ.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, la s.r.l. Vi. del Go.

II Condominio Multiproprietà Po. Est resiste con controricorso ed ha anche proposto ricorso incidentale, con tre motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

II ricorso principale è inammissibile.

La s.r.l. Vi. del Go., infatti, era stata ritenuta legittimata alla partecipazione al giudizio quale rappresentante del Cond. Multiproprietà Po. Est, che attualmente ha un altro legale rappresentante, per cui non può proporre impugnazione nella veste riconosciutale dai giudici di merito, né viene dedotta una legittimazione ad impugnare in proprio.

Anche per quanto riguarda il ricorso incidentale si pone in via preliminare una questione di ammissibilità dello stesso, risultando proposto dall’amministratore pro-tempore senza riferimento ad una autorizzazione dell’assemblea, in una controversia che non rientra tra quelle per le quali l’amministratore sarebbe autonomamente legittimato a proporre ex art. 1131 primo comma, cod. civ., derivando la sua legittimazione passiva dal disposto dell’art. 1131 secondo comma, cod. civ.

Nella interpretazione di tale ultima disposizione questa S.C., sulla premessa che la legittimazione passiva dell’amministratore non incontra limiti, ha tratto la conclusione che egli non necessita di alcuna autorizzazione dell’assemblea per resistere in giudizio e per proporre le impugnazioni che si rendessero necessarie (sent. 15 marzo 2001 n. 3773; 17 maggio 2000 n. 6407; 2 dicembre 1997 n. 12204; 8 luglio 1995 n. 7544; 6 dicembre 1986 n. 7256), compreso il ricorso per cassazione (sent. 15 marzo 2001, cit.; 22 febbraio 1983 n. 1337; 26 agosto 1986 n. 5203), in quanto nella autorizzazione a resistere al giudizio deve ritenersi compresa, per regola generale, anche quella di proporre tutti i gravami che si rendono in seguito necessari (sent. 6 dicembre 1986, cit.).

Il collegio ritiene di non condividere tale orientamento, in quanto basato su una interpretazione dell’art. 1131 secondo comma, cod. civ. che non tiene conto della ratio ispiratrice di tale norma, la quale è diretta a favorire il terzo il quale voglia iniziare un giudizio nei confronti del condominio, consentendogli, invece di citare tutti i condomini, di notificare la citazione all’amministratore.

Nulla, invece, nella norma in questione giustifica la conclusione secondo la quale l’amministratore sarebbe anche autorizzato a resistere in giudizio senza essere a tanto autorizzato dall’assemblea.

Una volta chiarito tale punto, va rilevato che, in considerazione del fatto che la c. d. autorizzazione della assemblea a resistere in giudizio in sostanza non è che un mandato all’amministratore a conferire la procura ad litem al difensore che la stessa assemblea ha il potere di nominare, per cui, in definitiva, l’amministratore non svolge che una funzione di mero nuncius, tale autorizzazione non può valere che per il grado di giudizio in relazione al quale viene rilasciata.

Ciò a prescindere dalla considerazione che sembra logico ritenere che, in linea di principio, il proseguimento del processo, in caso di esito sfavorevole in prima istanza, deve essere oggetto di una valutazione da parte di chi ha il potere deliberativo nell’ambito del condominio (l’assemblea) e non da parte di chi svolge compiti di natura essenzialmente esecutivi e gode di limitati poteri decisionali (l’amministratore).

Ne consegue che nella specie, il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

In considerazione della reciproca soccombenza, ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; compensa le spese del giudizio di cassazione.

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