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Certificazione Energetica: il punto della situazione

Nel 2005 è entrato in vigore l’obbligo di certificazione energetica per chiunque voglia vendere o locare un immobile; la normativa nazionale aveva numerose pecche, fra cui il demandare alle regioni […]

Nel 2005 è entrato in vigore l’obbligo di certificazione energetica per chiunque voglia vendere o locare un immobile; la normativa nazionale aveva numerose pecche, fra cui il demandare alle regioni la normazione d’attuazione, (in particolare l’istituzione degli albi dei certificatori energetici), la mancanza di un sistema sanzionatorio e la possibilità per i proprietari di autocertificazione dell’immobile in classe G (ossia dichiarare che l’immobile ha una pessimo isolamento termico).

Dopo tanti anni e tante modificazioni (l’ultima, in ordine temporal, è quella apportata dal Decreto legge 4 giugno 2013, n. 63), possiamo così riassumere la disciplina attualmente in vigore:

  • innanzitutto non si parla più di rendimento energetico, ma di prestazione energetica, intendendo con tale definiziione (in verità inappropriata) non solo la quantità di energia che si prevede si debba consumare per il riscaldamento ed il raffreddamento degli ambienti nel corso del’anno, ma pure per il riscaldamento dell’acqua, ed, in alcuni casi, anche l’illuminazione;
  • parallelamente non trattandosi più del mero isolamento, sono altri i criteri e le metodologie di calcolo cui fare riferimento per la prestazione enrgetica, che ovviamente saranno contenuti in futuri decreti attuativi, lasciando per il momento un vuoto normativo non di poco conto;
  • logica conseguenza è che non sarà più rilasciato l’Attestato di Certificazione Energetica (cd aCE), ma l’Attestato di Prestazione Energetica (cd APE) che dovrà indicare, tra le altre,  la prestazione energetica globale dell’immobile, classe energetica dell’immobile individuata attraverso l’indice di prestazione energetica globale, la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, le emissioni di anidride carbonica.

Anche nel caso dell’APE, l’attestazione ha validità per dieci anni.

Ulteriori innovazioni si concretizzano nell’estensione anche alla maggior parte degli immobili aperti al pubblico dell’obbligatorietà del conseguimento dell’attestato di prestazione e nell’obbligo di allegare l’attestato al contratto di locazione o di vendita al momento della registrazione presso l’Agenzia delle Entrate.

Per approfondimenti ci sentiamo di rimandare al sito di Nextville, mentre per i riferimenti normativi:
Dl 4 giugno 2013, n. 63
Dlgs 19 agosto 2005, n. 192
Sentenza Corte di Giustizia Ue 13 giugno 2013, causa C-345/12

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