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Federproprietà AbruzzoCanne fumarieCorte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 25 settembre 2012 n. 16306

Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 25 settembre 2012 n. 16306

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE 25 settembre 2012, n. 16306 (Presidente Triola – Relatore Bursese) (OMISSIS) ….. Svolgimento del processo Con atto notificato in data 8 maggio 1993 […]

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE
25 settembre 2012, n. 16306

(Presidente Triola – Relatore Bursese)

(OMISSIS)

…..

Svolgimento del processo

Con atto notificato in data 8 maggio 1993 V.L. e G.A. convenivano avanti la Pretura di Roma, sez. distacc. di Palestrita, A.G. e A.B. e, premesso di essere proprietari di un appartamento sito in (omissis) , nel quale era stato installato “da tempo immemorabile” una caminetto con relativa canna fumaria che attraversava la parete condominiale del sovrastante appartamento di proprietà dei convenuti, lamentavano che costoro avevano innestato nella predetta canna fumana un’altra tubatura, provocandone l’occlusione, per cui chiedevano al giudice adito di accertare la loro proprietà esclusiva della canna fumaria in questione, con la condanna dei convenuti al ripristino dello stato dei luoghi.

Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto della domanda attrice, sostenendo che la canna fumaria era invece di loro proprietà esclusiva per cui erano stati gli attori ad utilizzarla abusivamente.

Esperita l’istruttoria, il tribunale civile di Roma (divenuto competente in forza della legislazione sopravvenuta) con sentenza n. 40856/02 depos. in data 30.10.2002 dichiarava che la canna fumaria per cui è causa era di esclusiva proprietà degli attori ed ordinava ai convenuti la rimozione dell’allaccio del loro camino.

La sentenza veniva appellata dai sig.ri G. -B., che ne chiedevano l’integrale riforma con il rigetto della domanda avversaria. Nella resistenza degli appellati, l’adita Corte d’Appello di Roma, con pronuncia n. 1661/05 depos. in data 13.4.2005 rigettava l’appello, condannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado. Secondo la corte capitolina sulla base della dichiarazione del teste escusso e dei rilievi del ctu, la canna fumaria de qua ed il camino si trovavano nell’appartamento degli originari attori ab immemorabile e che solo successivamente era stato costruito quello dei convenuti, che era stato allacciato “facilmente” alla canna fumaria preesistente ubicata dietro la parete; d’altra parte, da un punto di vista logico e tecnico era improvabile ed assai più complesso sotto il profilo pratico ipotizzare un collegamento abusivo tra il sottostante camino degli attori e lo stesso condotto fumario. Né infine rilevava l’eventuale natura condominiale del muro in cui passava la canna, attesa la specifica destinazione di essa al servizio esclusivo dell’appartamento degli attori.

Per la cassazione la suddetta decisione hanno proposto distinto ricorso i coniugi G. – B. sulla base di un solo articolato mezzo;
resistono gli altri intimati con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1117 c.c. 2697 c.c. e artt.101,102 e 103 c.p.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria di motivazione. Secondo i ricorrenti, il giudice distrettuale non si sarebbe pronunciato sul motivo d’appello con il quale era stata denunciata l’ultrapetizione della sentenza di primo grado. Deducono che gli attori nel corso di giudizio di primo grado avevano altresì proposta, accanto alla domanda di rivendica della proprietà della canna fumaria, anche quella di usucapione della stessa. Essi poi avevano rinunciato all’usucapione (non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni), ma avevano ammesso implicitamente/in tal modo, che proprietari della canna erano i convenuti. Gli attori dunque avevano svolto una domanda di accertamento (rivendica) ma il giudice aveva poi emesso una pronuncia costitutiva non richiesta, con cui aveva accertato che la canna era di proprietà degli attori non per il titolo (che non avevano fornito) né per usucapione (domanda poi abbandonata), ma sol perché tale condotto aveva una specifica destinazione al servizio dell’immobile degli attori. Secondo i ricorrenti “mentre la domanda di rivendica tendeva ad affermare la proprietà in capo agli attori…la domanda di usucapione spostava totalmente l’ottica della questione: erano gli attori che riconoscevano la proprietà in capo agli appellante che appunto l’avevano rivendicato nella comparsa di risposta) e tendevano ad acquistarla a titolo originario, con l’usucapione appunto”.

Da qui la pronuncia ultrapetita del giudice e la necessità d’intergare i contraddittorio con gli altri condomini.
I ricorrenti contestano ancora la decisione per quanto concerne l’interpretazione della CTU espletata e le dichiarazioni dei testi escussi nonché l’affermazione che si trattava di una canna condominiale in quanto ritenuta destinata all’uso esclusivo dell’appartamento attoreo.
La censura è infondata in ogni suo profilo, non essendo ravvisagli i prospettati vizi.

Il giudice distrettuale ha invero esaminato ed interpretato la doglianza de qua ritenendo, con congrua motivazione, che la questione controversa, oggetto dei motivi d’appello, attenesse essenzialmente nello stabilire se la canna fumaria – inserita nell’edificio condominiale – costituisse opera all’esclusivo servizio dell’unità immobiliare degli originari attori, ovvero di quella dei convenuti o se infine la stessa ricadesse nel novero delle cose comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c. e conclude che il “titolo” attributivo dell’esclusiva proprietà dei L. -A. andava ricercato nella destinazione funzionale dell’opera predetta all’esclusivo servizio del loro appartamento. In tale modo la corte distrettuale si è conformata ai principi espressi da questa S.C. con la richiamata sentenza n. 9231/91, secondo cui, una canna fumaria, anche se ricavata nel vuoto di un muro comune, ” non è necessariamente di proprietà comune, ben potendo appartenere ad un solo dei condomini, se sia destinata a servire esclusivamente l’appartamento cui afferisce, costituendo detta destinazione titolo contrario alla presunzione legale di comunione”. (Cass. Sez. 2, n. 9231 del 29/08/1991).

Osserva inoltre il Collegio, che l’indicata destinazione funzionale dell’opera costituisce in ogni caso apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, ove – come nel caso di specie – , adeguatamente motivato; la prospettata doglianza del ricorso si risolve in sostanza in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. n. 2272 del 02/02/2007; Cass. n. 3436 del 16/02/2006).

La Corte al riguardo ha fatto specifico e puntuale riferimento alle dichiarazioni testimoniali, alle risultanze peritali, ed ha utilizzato argomenti logici e tecnici come la difficoltà dell’allaccio al preesistente condotto da parte degli originari attori, che avrebbe comportato la perforazione del solaio d’interpiano. La corte distrettuale ha dunque correttamente ritenuto che le caratteristiche strutturali e funzionali dell’opera in questione la sottraggono alla presunzione di condominialità ex art. 1117 c.c., per cui non può essere invocata l’”usucapione” in danno della res condominiale che nel caso di specie non può vantare alcuna presunzione di comproprietà.
Si osserva infine che l’azione di accertamento promossa (e non di modifica dello stato dei luoghi) non postula il necessario litisconsorzio nei confronti del restante condomino dell’edificio.

Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato. Per il principio della soccombenza le spese processuali sono poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori come per legge.

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