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Federproprietà AbruzzoResponsabilità del Proprietario o dell'AmministratoreCassazione Civile, Sezione III, Sentenza 11 aprile 2000 n. 4598

Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 11 aprile 2000 n. 4598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GIULIANO – Presidente - Dott. Antonio LIMONGELLI – Consigliere - Dott. Luigi Francesco DI NANNI […]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO – Presidente -
Dott. Antonio LIMONGELLI – Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI – Consigliere -
Dott. Italo PURCARO – Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI – Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PS, BE, BM, BN, BG, nella qualità di legittimi eredi di BQ, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato ORESTE BISAZZA TERRACINI, difesi dall’avvocato GIULIANO MILIA, giusta delega in atti;

- RICORRENTI -

CONTRO

DMA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BALDUINA 187, presso lo studio dell’avv. STEFANO AGAMENNONE, che lo difende insieme all’avv. MARCO SANVITALE, con procura speciale del Dott. Notaio Simonetta De Berardinis, in Pescara 8-4-1998, REP.N. 11617;

- RESISTENTE -

avverso la sentenza n. 387-96 della Corte d’Appello di L’AQUILA,emessa il 13-2-1996 depositata il 18-09-96; RG.1-1993,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del17-12-99 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l’Avvocato STEFANO AGAMENNONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con atto di citazione, notificato il 26.5.89, DMA conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara BQ per sentir dichiarare la risoluzione, per grave inadempimento di quest’ultimo, del contratto di locazione stipulato tra le parti in data 19.8.1987. Deduceva l’attore di aver preso in locazione dal convenuto un capannone sito in Spoltore per destinarlo, secondo quanto espressamente evidenziato in contratto, ad uso di officina e di carrozzeria. Successivamente nel mese di marzo 1989 aveva scoperto, a seguito del sopralluogo del tecnico comunale, che tale capannone non poteva essere destinato all’uso dedotto in contratto, in quanto avente destinazione urbanistica di deposito occasionale ad esso impartita dallo stesso locatore con la domanda di condono edilizio. Per tale ragione il tecnico comunale prima ed il Sindaco poi gli avevano intimato di sospendere l’attività di autocarrozzeria.

Resisteva in giudizio il BQ.

Successivamente, con atto notificato l’11.1.90, DMA riassumeva il giudizio promosso nei suoi confronti dinanzi al Pretore di Pescara da Bianchini Quinto con intimazione di sfratto del 17.7.89, chiedendo che la medesima fosse dichiarata infondata atteso che la sospensione del pagamento dei canoni di locazione, non contestata ed anzi ammessa, doveva ritenersi legittima stante l’inadempienza del locatore. Anche in questo secondo giudizio si costituiva ritualmente il Bianchini insistendo affinché venisse dichiarata la risoluzione del contratto per la morosità del DMA, con condanna dello stesso al pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di giugno e luglio 1989, scaduti e non pagati.

Le due cause venivano riunite con ordinanza del G.I.

Con sentenza del 12.3. – 12.8.1992 il Tribunale di Pescara rigettava la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del locatore proposta dal DMA e accoglieva quella proposta dal Bianchini di risoluzione del contratto per morosità del conduttore, condannando quest’ultimo al pagamento dei canoni relativi alle mensilità di giugno e luglio 1989, per complessive L 900.000, con gli interessi legali ed il favore delle spese di lite.

Proponeva appello DMA.

Resisteva in giudizio BQ.

Con sentenza 13.2 – 18.9.96 la Corte d’Appello de L’Aquila, in totale riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del locatore, condannando l’appellato al rimborso delle spese di entrambi i gradi.

Ricorrono per cassazione con tre motivi PS, BE, BM, BN, e BG nella qualità di legittimi eredi di BQ.

DMA ha solo depositato Procura.

Diritto

I tre motivi vanno esaminati insieme in quanto connessi.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1575 e 1578 c. c., in relazione agli artt. 1453 e 1460 c. c., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 C.C. esponendo le seguenti doglianze. La sentenza impugnata ha dichiarato l’inadempimento del locatore e, quindi, legittima l’eccezione di inadempimento opposta ex art. 1460 c.c. dal conduttore, sull’erroneo presupposto che l’inidoneità dei locali all’uso dedotto in contratto costituisca violazione degli obblighi imposti al locatore dagli artt. 1575 e 1578 c.c. rinvenendo, quindi, tra questi, anche quello di garantire, sotto il profilo strettamente amministrativo, l’idoneità dell’immobile ad essere destinato all’esercizio della specifica attività commerciale svolta dal conduttore di un obbligo espressamente e specificamente assunto in tal senso dal locatore e rinveniente dal contratto. In entrambe i casi la sentenza è censurabile. Infatti nel primo caso la Corte ha violato gli artt. 1575 e 1578 c.c., non imponendo questi al locatore di garantire la possibilità, sotto il profilo amministrativo ed urbanistico, di esercitare nei locali una determinata attività, mentre nel secondo, laddove avrebbe riscontrato una specifica ed espressa pattuizione in virtù della quale il locatore si sarebbe fatto carico di garantire tale possibilità, ha certamente violato le norme dettate dal Codice Civile in tema di interpretazione del contratto. Non è sufficiente la mera enunciazione nel contratto che la locazione sia stata stipulata per un certo uso affinché questo assuma rilevanza quale condizione di efficacia del contratto o quale elemento presupposto, o ancora quale contenuto dell’obbligo del locatore di garantire il pieno godimento dell’immobile, essendo invece necessario, a tal fine una specifica pattuizione delle parti dalla quale possa evincersi in maniera certa che il locatore abbia assunto, al riguardo, una specifica obbligazione. Orbene, dalle clausole del contratto de quo, non è dato rinvenire una pattuizione delle parti che possa permettere di affermare che il locatore abbia assunto uno specifico obbligo in ordine all’idoneità dei locali ad ospitare la specifica attività commerciale esercitata dal conduttore. Ciò a tacere del fatto che è stato il DMA, mentre godeva pacificamente del locale per la destinazione prescelta, a richiedere l’intervento del Comune perché emettesse un ordine di sospensione dell’attività inammissibile ed improbabile.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano omessa e/o insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia lamentando che il Collegio giudicante ha comunque omesso la benché minima motivazione in ordine alla statuizione secondo cui il locatore avrebbe garantito espressamente e specificamente l’idoneità dei locali ad essere destinati alla determinata attività voluta dal conduttore.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art 2697 c.c. in relazione agli artt. 1453 e 1460 c.c. esponendo quanto segue.

La domanda del conduttore è stata accolta in assenza della benché minima prova dell’inadempimento del locatore. Il conduttore è infatti venuto meno all’onere di provare che la destinazione dell’immobile aveva natura ostativa per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività dedotta in contratto. Dalla relazione del tecnico comunale di Spoltore 6.3.99, prodotta dallo stesso conduttore, infatti si evince unicamente che alla data del sopralluogo la destinazione dell’immobile era quella di deposito occasionale e che altra destinazione dei manufatto andava preventivamente autorizzata. L’onere di ottenere tale preventiva autorizzazione per il tipo di attività che in concreto si intendeva esercitare nell’immobile non poteva che far carico al conduttore, titolare dell’attività stessa. Nessuna prova è stata fornita dal conduttore circa l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione all’esercizio di attività di autocarrozzeria ed autofficina, non risultando neppure che egli abbia presentato domanda in tal senso dinanzi alle competenti autorità.

Il ricorso appare fondato per quanto di ragione.

Occorre anzitutto precisare che la vera ratio decidendi dell’impugnata decisione va individuata nella seguente frase della motivazione: “…la destinazione d’uso – il cui mutamento, con o senza opere, può essere richiesto solo dal proprietario – è un elemento che caratterizza l’immobile in relazione alla sua capacità di assolvere una determinata funzione economico – sociale e, quindi, di soddisfare in concreto il bisogno che ha indotto il conduttore a chiederlo in locazione; ne discende che, quando detto bisogno non può essere soddisfatto perché l’immobile concesso non possiede le caratteristiche garantite dal locatore, questi deve essere considerato inadempiente per consegna di “aliud pro alio”…”.

Si deve dunque ritenere che detto inadempimento del locatore Bianchini si basi, secondo la Corte di merito, nella divergenza tra le caratteristiche “..garantite dal locatore…” e quelle in concreto sussistenti; e cioè, anzitutto, sul fatto che detto locatore aveva garantito (evidentemente nel contratto) la sussistenza delle caratteristiche in questione.

Non sembra invece che detto Giudice di secondo grado abbia inteso ricollegare l’inadempimento predetto alla violazione delle norme contenute negli artt. 1575 ed 1578 c.c.

Debbono pertanto ritenersi prive di base le doglianze di violazione di legge concernenti tali norme.

Appaiono invece fondate le doglianze concernenti la motivazione in ordine alla sussistenza della predetta garanzia contrattuale; infatti nell’impugnata sentenza non viene esposta una rituale motivazione volta a chiarire per quali ragioni una siffatta garanzia dovrebbe ritenersi inserita nel contratto in questione. Sul punto appare opportuno ricordare che, come questa Corte Suprema ha già rilevato (cass. n. 3154 del 13-07-1977): “La destinazione particolare dell’immobile locato, tale da richiedere che l’immobile stesso sia dotato di precise caratteristiche e che ottenga specifiche licenze amministrative, diventa rilevante, quale condizione di efficacia, o quale elemento presupposto, o, infine, quale contenuto dell’obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell’immobile in relazione all’uso convenuto, soltanto ove abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione nel contratto che la locazione sia stipulata per un certo uso e l’attestazione del riconoscimento della idoneità dell’immobile da parte del conduttore.” Dall’accoglimento di tale doglianza, preliminare rispetto a quella concernente la prova che la destinazione dell’immobile aveva natura ostativa per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività dedotta in contratto (ed alle altre), deriva l’assorbimento di quest’ultima (e delle altre).

Il ricorso va dunque accolto per quanto di ragione. L’impugnata decisione va cassata, e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte d’Appello di L’Aquila; la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione va rimessa a detto giudice di rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’Appello di L’Aquila.

Così deciso a Roma il 17.12.1999.

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