Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 03 aprile 2009 n. 8131
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SENESE Salvatore – Presidente - Dott. FILADORO Camillo – Consigliere - Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. […]
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore – Presidente -
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere -
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5571/2005 proposto da:
Z.D.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRUXELLES 43, presso lo studio degli avvocati SABINI Lando e FLAMINIA SABINI, che la rappresentano e difendono giusta delega a margine del ricorso;
- RICORRENTE -
CONTRO
A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato MONACO SORGE Carmine, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
- CONTRORICORRENTE -
avverso la sentenza n. 4800/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA Sezione Terza Civile, emessa il 16/10/2004, depositata l’08/11/2004, R.G.N. 8772/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/01/2009 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;
udito l’Avvocato LANDO SABINI;
udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per fin via preliminare si rimette al Collegio per il Rinvio; nel merito accoglimento.
Fatto
Con decreto 30 settembre 1994 il presidente del tribunale di Roma ha ingiunto a A.L. il pagamento della somma di L. 9.103.863, oltre accessori, in favore di Z.D.P., reclamata dalla creditrice a titolo di canoni corrisposti oltre la misura legale tra il 1 agosto 1990 e il 30 novembre 1992 in relazione al contratto di locazione avente a oggetto un appartamento in (OMISSIS).
Proposta dalla A. opposizione, nel contraddittorio della Z.D. che – costituitasi in giudizio ha chiesto il rigetto della opposizione stessa -e svoltasi la istruttoria del caso, l’adito tribunale con sentenza n. 29310/00 ha rigettato l’opposizione.
Gravata tale pronunzia dalla soccombente A., nel contraddittorio della Z.D. che, costituitasi in giudizio anche in grado di appello ha chiesto il rigetto della proposta impugnazione, la Corte di appello di Roma con sentenza 16 ottobre – 8 novembre 2004, in totale riforma della pronunzia del primo giudice ha revocato il decreto ingiuntivo del presidente del tribunale di Roma 30 settembre 1993 e dichiarato improcedibile la domanda spiegata dalla Z.D. nei confronti della A., per la restituzione di quanto versato in eccedenza rispetto all’equo canone di locazione dell’appartamento in (OMISSIS) nel periodo 1 agosto 1990 – 30 novembre 1992.
Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a un unico, complesso, motivo Z. D.P..
Resiste, con controricorso A.L..
Diritto
1. L’istanza formulata dal difensore della ricorrente, per un differimento della udienza di discussione, atteso il rappresentato decesso della controricorrente, non può trovare accoglimento.
Si osserva, infatti – in conformità a quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice – che nel giudizio di Cassazione è irrilevante la morte della parte (Cass. 23 febbraio 2007, n. 4233), atteso che al giudizio di cassazione non è applicabile, in via analogica, l’istituto della interruzione per uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., tanto più ove detti eventi si riferiscano alla parte, considerato che quello di cassazione è ab initio un processo di avvocati, volto unicamente alla soluzione di questioni giuridiche alle quali solo il difensore, e non anche la parte, può dare il suo contributo tecnico (Cass. 14 ottobre 2005, n. 20004).
Il richiesto differimento dell’udienza di discussione, inoltre, non può trovare giustificazione nella possibilità di una futura transazione della lite, atteso, da un lato, che la stessa è stata prospettata come ipotetica, dall’altro, che immanente, in ogni procedimento giurisdizionale, deve considerarsi l’esigenza – posta dall’art. 111 Cost. – di garantire una ragionevole durata del processo.
2. Come accennato in parte espositiva i giudici di secondo grado hanno dichiarato improcedibile la domanda spiegata dalla Z. D. nei confronti della A., per la restituzione di quanto versato in eccedenza rispetto all’equo canone di locazione dell’appartamento in (OMISSIS) nel periodo 1 agosto 1990 – 30 novembre 1992.
Quei giudici sono pervenuti a una tale conclusione sul rilievo che la domanda di restituzione delle somme che il conduttore assume versate in più, rispetto al dovuto, postula il preventivo accertamento della misura del canone e dei successivi aumenti legali ed è, pertanto, disciplinata dalle norme che regolano le controversie relative alla determinazione, aggiornamento e adeguamento del canone.
Tali norme comportano – hanno evidenziato quei giudici – il tentativo obbligatorio di conciliazione prevista della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 43 e 44, a pena di improcedibilità della domanda, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Irrilevante – si precisa ancora nella sentenza impugnata – è la circostanza che con sentenza n. 4412/93 il pretore di Roma abbia determinato la misura del canone dovuto dalla Z.D., per il periodo novembre 1987 – luglio 1990, atteso che tale pronunzia non spiega i propri effetti con riguardo al periodo successivo a tale data; sì che la ulteriore richiesta di ripetizione dell’indebito (differenza tra il corrispettivo pagato per la locazione dell’immobile ed il canone effettivamente dovuto per legge nel periodo dal mese di agosto 1990 al mese di novembre 1992) presuppone un autonomo accertamento giudiziale, che avrebbe dovuto essere necessariamente preceduto dal tentativo di conciliazione obbligatorio per legge, L. n. 392 del 1978, ex artt. 43 e 44, a pena di improcedibilità della domanda.
3. Con l’unico motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata denunziando “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”.
Si osserva, infatti, che la conduttrice non era tenuta a proporre un nuovo giudizio, per la determinazione dell’equo canone, essendo questo già stato determinato con sentenza passata in cosa giudicata.
In realtà si osserva il pretore ha determinato l’equo canone dovuto dalla conduttrice con riferimento al periodo tra l’inizio della locazione e il momento in cui è stata depositata la domanda (luglio 1990) sì che per il periodo successivo era sufficiente applicare l’aumento ISTAT dovuto per gli anni 1990, 1991 e 1992 per sapere quali erano le differenze dovute dalla locatrice.
4. Assume parte controricorrente che il riassunto motivo di censura è inammissibile, per essere la sentenza impugnata passata in cosa giudicata non avendo il ricorrente censurato la stessa nella parte in cui questa ha evidenziato che la domanda di rimborso è stata proposta oltre il termine di sei mesi dal rilascio dell’immobile.
5. La riassunta deduzione, che deve esaminarsi con precedenza, rispetto alle censure svolte nel proprio ricorso della Z. D. atteso che dal suo accoglimento deriverebbe la declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso, è manifestamente infondata.
A pagina 3 della sentenza impugnata, nel riportare il contenuto delle difese svolte dalla appellante, si precisa che questa aveva dedotto, tra l’altro, che “la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile in quanto … proposta oltre il termine di sei mesi dal rilascio dell’immobile”.
Certo quanto sopra, certo che nella parte motiva la pretesa azionata dalla Z.D. è stata disattesa, dai giudici di secondo grado, esclusivamente perchè non preceduta dal tentativo di conciliazione di cui alla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 44, è palese che i giudici di secondo grado hanno accolto l’appello della A. non perchè la domanda della Z.D. era stata proposta oltre il termine di sei mesi dal rilascio dell’immobile, ma per un profilo totalmente diverso.
Deriva da quanto sopra:
- da un lato, che nessun accertamento è stato compiuto, dai giudici di appello, in ordine alla tempestività (o meno) della domanda di rimborso rispetto alla data in cui l’immobile è stato rilasciato;
- dall’altro, che nessun onere aveva l’odierna ricorrente di censurare una affermazione della controparte non posta dai giudici di secondo grado a fondamento del loro dictum in quanto rimasta assorbita;
- da ultimo, infine, che per i ben noti principi, nella eventualità questa Corte dovesse accogliere il ricorso principale con cassazione della sentenza impugnata la A. potrà – dovrà far valere in sede di rinvio l’assunto in questione non esaminato dal giudice di secondo grado, perchè rimasto assorbito per effetto dell’accoglimento di altra tesi difensiva spiegata dalla stessa A..
6. Precisato quanto sopra si osserva che il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Come accennato sopra il giudice di secondo grado ha ritenuto improcedibile la domanda di restituzione delle somme che il conduttore assume versate in più rispetto al dovuto, ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 19, comma 2, per non essere stato esperito, in ordine alla domanda di quantificazione del canone per il periodo agosto 1990 – novembre 1992 il tentativo di conciliazione previsto dalla stessa L. n. 392 del 1978, art. 44, ritenendo irrilevante che – con riguardo allo stessa locazione – fosse intervenuta, nel 1993, sentenza passata in cosa giudicata del pretore di Roma, che aveva già determinato l’equo canone con riguardo al periodo novembre 1987 – luglio 1990 (e condannato la A. a restituire le somme percepite in eccedenza rispetto alla misura dell’equo canone).
Certo quanto precede ritiene questo Collegio che i giudici a quibus sono incorsi nella violazione di legge denunziata dalla ricorrente.
Infatti:
- come risulta dalla stessa non equivoca formulazione normativa il legislatore del 1978 non subordina va al previo esperimento del tentativo di conciliazione l’azione di restituzione di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 79, ma solo la “diversa” azione volta alla “determinazione, l’aggiornamento e l’adeguamento del canone”;
- nel caso concreto il “canone” dovuto dalla conduttrice era stato già quantificato in esito a un giudizio conclusosi con sentenza coperta da giudicato;
- giusta i principi generali allorquando due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza ormai divenuta irrevocabile, l’accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, e ciò anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo (Cfr., ad esempio, ex plurimis Cass. 14 gennaio 2002, n. 349, nonchè Cass. 13 novembre 1997, n. 11228);
- deriva da quanto precede, pertanto, pacifico che non è stato mai neppure prospettato che successivamente al luglio 1990 si siano verificate circostanze tali da giustificare una quantificazione dell’equo canone in misura diversa da quella accertata dalla sentenza passata in giudicato, che questa quest’ultima precludeva in radice la possibilità di un nuovo giudizio avente ad oggetto la determinazione del canone dovuto dalla parte conduttrice;
- non è stato, ancora, mai oggetto di contestazione, tra le parti – nè anteriormente a questo giudizio nè nel corso dello stesso – la misura dell’ adeguamento o dell’aggiornamento del canone dovuto;
- è pacifico, tra le parti – altresì – che la locatrice non ha preteso aggiornamenti maggiori di quelli determinati dalla ricordata sentenza, e che la conduttrice non ha versato somme inferiori (avendo precisato, del resto, la detta sentenza, coperta da giudicato, che il canone dovesse aggiornarsi palesemente per il futuro sulla base del 75% della svalutazione assoluta intervenuta tra giugno 1978 e il giugno di riferimento in base ai dati forniti dall’ISTAT).
Conclusivamente, non sussistendo, tra le parti, una controversia relativa alla determinazione, all’aggiornamento e all’adeguamento del canone (cfr. L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 43), è palese che la domanda di ripetizione, dei canoni versati in eccedenza rispetto a quelli determinati con sentenza passata in cosa giudicata, non doveva essere preceduta da un tentativo di conciliazione.
7. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa per nuovo esame alla stessa Corte di appello di Roma, in diversa composizione, perchè si adegui al seguente principio di diritto “nel vigore della L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 43 e 44, il conduttore che, ex art. 79 della detta Legge agisca nei confronti del locatore per ottenere la restituzione delle somme corrisposte in eccedenza rispetto all’equo canone, non è tenuto al previo esperimento del tentativo di conciliazione – di cui all’art. 44 sopra ricordato – qualora sia già intervenuta, relativamente a quel contratto di locazione, sentenza passata in cosa giudicata di accertamento del canone equo dovuto e della misura dell’adeguamento periodico successivo e di condanna della locatrice alla restituzione dei maggiori canoni corrisposti nel periodo anteriore alla proposizione della domanda in ordine alla quale è stata pronunciata detta sentenza passata in cosa giudicata, ove non si invochino il sopravvenire di nuove circostanze di fatto che giustifichino una diversa determinazione del canone nè il conduttore contesti, con riguardo al periodo successivo a quello per i quali è già intervenuta sentenza di restituzione, i criteri di aggiornamento del canone come operati dal locatore, atteso che in una tale evenienza non sussiste una controversia relativa alla determinazione, all’aggiornamento e all’adeguamento del canone ma unicamente una controversia sul diritto del conduttore a ripetere quanto corrisposto in misura eccedente l’equo canone”.
Il giudice di rinvio provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame alla stessa Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 27 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2009