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Federproprietà AbruzzoCondominio GiurisprudenzaCassazione Civile, Sezione II, Sentenza 09 giugno 2009 n. 13297

Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 09 giugno 2009 n. 13297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente - Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere - Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. […]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente -
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere -
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere -
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 32299/2006 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO CLAUDIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SANSONI MAURIZIO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI ROMA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 516 92/2005 del GIUDICE DI PACE di ROMA DEL /10/05, depositata il 30/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. PARZIALE IPPOLISTO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso in epigrafe indicato per manifesta fondatezza dei motivi posti a suo fondamento e, decidendo nel merito la lite, accoglie l’opposizione, condannando il Comune di Roma al rimborso delle spese di entrambi i gradi.

Fatto

L.A. impugna la sentenza n. 51692 del 2005 del Giudice di Pace di Parma con cui veniva rigettata la sua opposizione alla cartella esattoriale n. (OMISSIS) per il pagamento di Euro 198,80, relative a infrazioni al Codice della Strada risalenti al gennaio ed aprile 1992, i cui verbali non risultavano essere stati mai notificati.

Deduceva che la notifica a mezzo posta risultava essere stata effettuata al portiere senza l’osservanza delle formalità previste dall’art. 139 c.p.c.. Non risultava l’attestazione del previo tentativo di ricerca e di consegna ai soggetti indicati in tale norma e nell’ordine dalla stessa imposto. L’omessa notifica dei verbali aveva determinato l’estinzione, ex art. 201 C.d.S., comma 1, dell’obbligo di pagamento, essendo decorso il termine previsto da tale norma.

Il Giudice di Pace respingeva l’opposizione, ritenendo regolari le notifiche effettuate ai sensi dell’art. 149 c.p.c., non essendo applicabile al caso in questione l’art. 139 c.p.c..

La parte ricorrente articola un unico motivo di ricorso col quale deduce violazione della L. n. 890 del 1982, art. 7.

Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso.

Il ricorso è fondato e può essere accolto. Il Giudice di Pace ha erroneamente ritenuto che la notifica effettuata a mezzo posta con consegna al portiere sia valida anche nel caso che non risulti osservato l’ordine di ricerca dei possibili consegnatori indicato dalla L. n. 890 del 1982, art. 7.

Questa Corte ha, invece, già avuto occasione di osservare che l’inosservanza, come nel caso di specie, dell’ordine indicato dalla norma in questione determina nullità della notificazione (Cass. SU 2000 n. 1097).

Il ricorso va, quindi, accolto, il provvedimento impugnato cassato, e, residuando altri profili dell’opposizione non esaminati, la causa va rimessa ad altro magistrato dello stesso ufficio, che deciderà anche sulle spese.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio, che deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 febbraio 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2009.

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