Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile , Sentenza 6 novembre 2012, n. 19089
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – […]
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Presidente
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere
Dott. MATERA Lina – Consigliere
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere
Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14245/2006 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato D’AMATO Domenico, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
- ricorrente -
contro
(OMISSIS);
- intimata -
sul ricorso 19207/2006 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
- controricorrente ricorrente incidentale -
e contro
(OMISSIS);
- intimata -
avverso la sentenza n. 808/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/03/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2012 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;
udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell’Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente che si riporta ai motivi del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della resistente che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 30.9.98 (OMISSIS), proprietaria di un immobile in (OMISSIS), confinante ed avente un muro in comune con quello di (OMISSIS), cito’ quest’ultima al giudizio del Tribunale di Milano, chiedendone la condanna alla rimozione di alcune tubature, relative alle condutture idrica e del gas, nonche’ di una putrella,in quanto installate a distanza inferiore a quella legale rispetto al proprio appartamento, oltre al risarcimento dei danni, in misura di lire 4.000.000, per lesioni cagionate al suddetto immobile dai lavori di ristrutturazione eseguiti in quello contiguo.
Costituitasi la convenuta, riconobbe nella limitata misura di lire 500.000 la pretesa risarcitoria e contesto’ le rimanenti,segnatamente eccependo l’usucapione in relazione al posizionamento delle condutture.
Espletata l’istruttoria orale, con sentenza n. 2535 del 2002 l’adito tribunale accolse la sola domanda risarcitoria, in misura di euro 2.065,83, respinse le rimanenti e condanno’ la convenuta al rimborso di 1/3 delle spese,per il resto compensandole.
Proposto appello dalla (OMISSIS), nella resistenza della (OMISSIS), appellante incidentale, con sentenza dell’8/24.3.2005, la Corte di Milano respingeva entrambi i gravami e compensava interamente le spese del grado.
Tali le essenziali ragioni della suddetta decisione:
a) pur ritenendo ammissibile la produzione, avvenuta solo in secondo grado, di un documento da cui risultava che uno dei testi addotti dalla controparte, (OMISSIS), dante causa della (OMISSIS), aveva a costei garantito la maturata usucapione del posizionamento delle tubature, la dedotta incapacita’ a testimoniare riguardava solo la predetta e non anche i rimanenti quattro testi, dalle cui univoche e disinteressate deposizioni era emersa l’ultraventennale risalenza di tali condutture, poste a distanza non legale;
b) la servitu’ eccepita era usucapitole,sussistendo i requisiti della visibilita’ e permanenza delle opere destinate al relativo esercizio, della cui esistenza peraltro l’attrice era risultata a conoscenza;
c) il possesso, quand’anche interrotto da una missiva risalente al 10.11.66, successivamente si era protratto senza violenza o clandestinita’ e non era stato interrotto da successivi atti a tanto idonei,tali non potendo considerarsi “generiche lagnanze”, comportando, nel novembre del 1986 l’acquisto della servitu’;
d) sul posizionamento della “putrella”,nessuna prova era stata prodotta ed il motivo di gravame risultava generico;
e) quanto al danno al muro divisorio,il cui sfondamento era stato ammesso,provato dalla testimonianza di un vigile urbano, che ne aveva anche precisato le proporzioni (cm. 40x 40), e confermato da rilievi fotografici,congrua appariva la somma di lire 4.000.000 riconosciuta dal primo giudice.
Avverso tale sentenza la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Ha resistito la (OMISSIS) con controricorso, contenente ricorso incidentale con unico motivo,successivamente depositando una memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei reciproci ricorsi ai sensi dell’articolo 335 c.p.c..
Con il primo motivo di quello principale si deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo,omesso esame di fatti e documenti rilevanti, nonche’ violazione e falsa applicazione degli articoli 1158 e 1161 c.c., censurandosi l’accoglimento della eccezione di usucapione, sia sotto il profilo della immotivatamente ritenuta, apparenza della servitu’, in assenza del requisito della visibilita’ delle condutture e conoscibilita’ della relativa esistenza da parte anche dell’attrice, venutane a conoscenza solo nel 1997, sia sotto quello dei requisiti del possesso,che nella specie sarebbe stato clandestino.
Con il secondo motivo la ricorrente principale lamenta omissione, insufficienza o contraddittorieta’ della motivazione in punto di valutazione delle risultanze testimoniali,non essendosi tenuto conto degli stretti legami di parentela, con i danti causa della (OMISSIS) dei quattro testi ritenuti attendibili dalla corte di merito, ne’ del contrasto delle relative deposizioni, peraltro implicanti meri convincimenti, con il contenuto di documenti prodotti dall’attrice.
I motivi vanno entrambi respinti, risolvendosi nella formulazione di censure in fatto, con le quali si tenta di rimettere in discussione la valutazione delle risultanze istruttorie, della quale i giudici di merito hanno fornito adeguata motivazione, senza incorrere in omissioni, vizi logici o errori di diritto.
Quanto al primo, va osservato che il requisito dell’apparenza della servitu’, il cui possesso veniva esercitato mediante le tubazioni poste a distanza inferiore a quella di legge, e’ stato desunto non solo dall’univocita’ delle deposizioni dei testi, che ne avevano, evidentemente de visu, constatato la presenza,ma anche dalla circostanza che l’attrice se ne fosse ripetutamente lamentatacene dopo la missiva inviata nel 1967, che, peraltro e contrariamente a quanto ritenuto (o, meglio, soltanto considerato in via di ipotesi teorica) dalla corte territoriale,non costituiva atto idoneo ad interrompere la possessio ad usucapionem. A tal riguardo va richiamato e ribadito il costante indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, a termini del quale siffatta efficacia interruttiva, per il combinato tassativo disposto di cui agli articoli 1165 e 2943 c.c., puo’ essere ascritta soltanto a quegli atti comportanti la perdita materiale,sua pur temporanea, del potere di fatto esercitato sulla cosa, o alle iniziative giudiziali dirette a provocarne ope iudicis la privazione nei confronti del possessore usucapiente. Da tale principio, applicabile anche in materia di servitu’, con segue che l’esercizio del potere di fatto in questione, consistente nel mantenimento delle tubazioni a distanza dal confine inferiore a quella legale, integrante il possesso non clandestino (in quanto noto alla proprietaria del fondo servente) sia continuato anche dopo l’invio della diffida in questione e, successivamente, proseguito, fino al compimento del ventennio, anteriormente all’inizio della causarono stante il dedotto (v. pag. 6 p.p. del ricorso) spostamento delle tubazioni “a qualche centimetro dal muro divisorio e ad esso collegate da zanche metalliche”, considerato che tale nuova collocazione, comunque avvenuta all’interno della fascia di rispetto di m. 1 dal confine, prevista dall’articolo 889 c.c., comma 2, non aveva comportato ottemperanza alla diffida e, dunque, interruzione del possesso,accentuando invece il connotato dell’apparenza della servitu’.
Sul secondo motivo,e’ sufficiente rilevare la genericita’ ed il difetto di autosufficienza delle doglianze, laddove si lamenta che il giudice avrebbe valorizzato “stati soggettivi” dei testi, di cui non vengono riportate le confutate dichiarazioni, cosi’ come si omette di riportare il contenuto dei documenti prodotti dall’attrice, con cui le testimonianze si porrebbero in contrasto.
Quanto ai, non meglio precisati, legami di parentela con la dante causa della convenuta, trattasi di argomento palesemente labile, inidoneo ad infirmare, in assenza di altri e piu’ concreti elementi di sospetto ed in presenza della univocita’ delle deposizioni, di cui il giudice di merito ha dato atto, l’attendibilita’ delle stesse.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale si lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 1226 e 2697 c.c., con connessa carenza di motivazione, censurandoli la liquidazione equitativa del danno, in quanto operata in fattispecie nella quale ben avrebbe potuto la pretesa danneggiata, a tanto onerata, forni re piu’ concreti elementi atti alla relativa quantificazione.
Anche tale censura va respinta, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, a termini della quale legittimamente ed insindacabilmente il giudice di merito procede alla determinazione equitativa del danno, in caso di prova certa delle relative sussistenza e responsabilita’ e di non agevole valutabilita’, dovendosi l’impossibilita’ di provarne il preciso ammontare intendersi in senso relativo, tenuto conto delle circostanze del caso (v. nn. 20990/11, 10697/10).
Nel caso di specie, accertati la sussistenza del danno ed il rapporto causale con i lavori eseguiti dalla convenuta, elementi che non si contestano nel ricorso, non essendo risultato che la danneggiata avesse gia’ provveduto alla relativa riparazione a sue spese (ipotesi nella quale avrebbe potuto esigersi la prova del relativo esborso), i giudici di merito hanno opportunamente ritenuto di procedere alla liquidazione in questione senza ricorrere ad una consulenza tecnica (che avrebbe sensibilmente aggravato i costi della controversia in relazione al non elevato valore della stessa), ponendo a base della stessa gli elementi oggettivi desunti della testimonianza del vigile urbano e dai rilievi fotografici, circa la non lieve entita’ della lesione, e nozioni di comune esperienza.
Conclusivamente, il rigetto di entrambi i ricorsi comporta la compensazione della spese, per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i reciproci ricorsi rigetta e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.