D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 – Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi antincendio (artt. 13-18) Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229
Titolo II – SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI (Omissis) Art. 13 – Esame dei progetti I competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono, ai sensi dell’art. 37 del […]
Titolo II – SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI
(Omissis)
Art. 13 – Esame dei progetti
I competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, all’esame preventivo dei progetti delle aziende e lavorazioni elencate nelle tabelle A e B del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, per l’accertamento della rispondenza dei progetti stessi alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri tecnici di prevenzione incendi, tenendo presenti le finalità ed i princìpi di base di cui al precedente art. 3 e le esigenze funzionali e costruttive degli insediamenti, delle attività, degli impianti, ecc.
Il motivato parere in merito all’esame preventivo dei progetti deve essere comunicato agli interessati entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta corredata della prescritta documentazione ovvero dalla data di perfezionamento della richiesta medesima.
Le norme tecniche di prevenzione e le osservazioni generali formulate sui progetti, nonché i pareri espressi in materia dai competenti organi, sono comunicati ai sindaci ai fini di tutti gli interventi, gli adeguamenti anche regolamentari, e i necessari adempimenti da disporre nell’ambito di competenza.
Art. 14 – Visite tecniche
Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto anche conto di quanto verrà stabilito nel decreto di cui all’art. 4, provvede agli accertamenti sopralluogo presso gli insediamenti industriali e civili, gli impianti e le attività soggetti al controllo di prevenzione incendi al fine di valutare direttamente i fattori di rischio, verificare la rispondenza alle norme e ai criteri tecnici di prevenzione incendi e l’attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei responsabili delle attività soggette a controllo.
Gli accertamenti sopralluogo possono essere effettuati:
a) su richiesta degli interessati per procedere al controllo dell’osservanza delle prescrizioni impartite in sede di esame dei progetti delle nuove attività e dei nuovi impianti soggetti ai controlli stessi;
b) su richiesta dei soggetti interessati, a norma di legge, alla sicurezza antincendi, al fine del controllo dell’osservanza delle norme di prevenzione incendi per le attività in esercizio;
c) per procedere al controllo di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate;
d) per procedere a controlli «a campione», in base a disposizioni da emanarsi da parte degli organi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, gli accertamenti sopralluogo sono effettuati da una commissione composta da tre esperti in materia, designati dal comitato tecnico regionale di cui all’art.
20. Di detta commissione deve far parte un componente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 15 – Adempimenti di enti e privati
Gli enti e i privati sono tenuti a richiedere ai comandi provinciali dei vigili del fuoco:
1) l’esame dei progetti di nuovi insediamenti industriali e civili soggetti al controllo di prevenzione incendi o dei progetti di modifiche o ampliamenti di quelli esistenti;
2) le visite per il controllo dell’esecuzione delle prescrizioni impartite;
3) le visite periodiche secondo le modalità stabilite dal decreto di cui agli articoli 2 e 4 della legge 26 luglio 1965, n.966;
4) le visite di collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell’inizio delle lavorazioni per le attività indicate nelle tabelle A e B del D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689 ai sensi dell’art. 37, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
5) [le visite di controllo al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi per manifestazioni di qualsiasi genere da svolgersi in locali o luoghi aperti al pubblico, sprovvisti di tale certificato. Il certificato di prevenzione incendi non può essere rilasciato prima di aver fatto verificare, nel termine per l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'obbligo del preavviso alle autorità, dalla commissione di cui all'art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, le condizioni generali di sicurezza dei locali o dei luoghi indicati per lo svolgimento delle manifestazioni. La validità del certificato di prevenzione incendi, appositamente rilasciato per l'occasione, è limitata alla durata della manifestazione] (numero abrogato dall’art. 9, D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37).
Le richieste di approvazione dei progetti e quelle delle visite di controllo di cui sopra debbono essere inoltrate al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio e debbono essere corredate dalla idonea documentazione tecnico-illustrativa necessaria. In particolare, per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, le richieste di cui al presente comma debbono essere corredate anche di studi analitici di sicurezza e di affidabilità degli impianti di processo e dei sistemi di protezione.
Dopo il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 17, il responsabile dell’attività è tenuto ad osservare e a far osservare le limitazioni, i divieti e, in genere, le condizioni di esercizio indicate nel certificato stesso.
Il responsabile dell’attività per la quale è stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi è altresì tenuto a curare il mantenimento dell’efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature espressamente finalizzati alla prevenzione incendi.
Le determinazioni dei comandi provinciali dei vigili del fuoco sono atti definitivi.
Art. 16 – Compiti dei comandi provinciali
I comandi provinciali dei vigili del fuoco provvedono alla organizzazione ed al funzionamento del servizio di prevenzione incendi.
A tal fine essi adegueranno la propria organizzazione interna alle esigenze della migliore funzionalità del servizio, anche mediante la programmazione del controllo delle attività con sistemi meccanizzati, secondo criteri stabiliti dagli organi centrali del Corpo.
Accertata con le modalità di cui all’art. 14, la osservanza delle norme di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco rilasciano il «certificato di prevenzione incendi» di cui al successivo art. 17 anche per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, sentito il parere del comitato tecnico regionale di cui all’art. 20.
Qualora dai controlli effettuati, venga invece accertata la inosservanza di norme o la alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza, i comandi provinciali dei vigili del fuoco comunicano i propri rilievi all’autorità comunale e alle altre autorità competenti, ai fini dell’adozione dei relativi provvedimenti.
Art. 17 – Certificato di prevenzione incendi
Il certificato di prevenzione incendi attesta che l’attività sottoposta a controllo è conforme alle disposizioni vigenti in materia e alle prescrizioni dell’autorità competente.
Art. 18 – Procedure di prevenzione incendi
Ai fini dell’approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono avvalersi, nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, di certificazioni rilasciate da enti e laboratori legalmente riconosciuti o da professionisti iscritti agli albi professionali.
L’esito degli accertamenti sopralluogo svolti dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deve essere formalizzato a mezzo di apposito verbale da acquisire agli atti del comando provinciale.
Nella fase preliminare di progettazione i comandi provinciali dei vigili del fuoco potranno valutare le proposte dei professionisti e degli operatori privati per la individuazione delle soluzioni tecniche più idonee a garantire le condizioni di sicurezza antincendio.
(Omissis)