Legge 17 agosto 1942, n. 1150 – Legge urbanistica (testo coordinato con le norme intervenute successivamente; art. 41-sexies) Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1942, n. 244
Art. 41-sexies (articolo aggiunto dall’art. 18, legge 6 agosto 1967, n. 765 e successivamente sostituito dall’art. 1, legge 24 marzo 1989, n. 122) 1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle […]
Art. 41-sexies (articolo aggiunto dall’art. 18, legge 6 agosto 1967, n. 765 e successivamente sostituito dall’art. 1, legge
24 marzo 1989, n. 122)
1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.
2. Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse (comma aggiunto dall’art. 12, comma 9, legge 28 novembre 2005, n. 246).