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Federproprietà AbruzzoCondominio legislazione nazionaleD.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (artt. 282-289) Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (artt. 282-289) Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88

PARTE V – NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL’ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA Titolo II – Impianti termici civili Art. 282 – Campo di applicazione 1. Il […]

PARTE V – NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL’ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Titolo II – Impianti termici civili

Art. 282 – Campo di applicazione

1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell’inquinamento atmosferico, gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore alle pertinenti soglie stabilite dall’articolo 269, comma 14. Sono sottoposti alle disposizioni del titolo I gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore a tali soglie e gli impianti termici civili che utilizzano carbone da vapore, coke metallurgico, coke da gas, antracite, prodotti antracitosi o miscele di antracite e prodotti antracitosi, aventi potenza termica nominale superiore a 3 MW.

Art. 283 – Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:

a) impianto termico: impianto destinalo alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo; b) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre acqua calda o vapore, costituito da un focolare, uno scambiatore di calore e un bruciatore;

c) focolare: parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione;

d) impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore è destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l’impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell’edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi;

e) potenza termica nominale dell’impianto: la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l’impianto;

f) potenza termica nominale del focolare: il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato all’interno del focolare, espresso in Watt termici o suoi multipli;

g) valore di soglia: potenza termica nominale dell’impianto pari a 0.035MW;

h) modifica dell’impianto: qualsiasi intervento che comporta una variazione dei dati contenuti nella denuncia di cui all’articolo 284 o nella documentazione presentata ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

i) autorità competente: i comuni aventi una popolazione superiore ai quarantamila abitanti e, nella restante parte del territorio, le province;

l) installatore: il soggetto indicato dall’articolo 108 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

m) responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto: il soggetto indicato dall’articolo 11, comma 1, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;

n) conduzione di un impianto termico: insieme delle operazioni necessarie al fine di assicurare la corretta combustione nei focolari e l’adeguamento del regime dell’impianto termico alla richiesta di calore.

Art. 284 – Denuncia di installazione o modifica

1. In caso di installazione o di modifica di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, deve essere trasmessa all’autorità competente, nei novanta giorni successivi all’intervento, apposita denuncia, redatta dall’installatore mediante il modulo di cui alla parte I dell’Allegato IX alla parte quinta del presente decreto e messa da costui a disposizione del soggetto tenuto alla trasmissione. Per le installazioni e le modifiche successive al termine previsto dall’articolo 286, comma 4, tale denuncia è accompagnata dalla documentazione relativa alla verifica effettuata ai sensi dello stesso articolo. La denuncia è trasmessa dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto. In caso di impianti termici individuali, se il responsabile dell’esercizio e della manutenzione non è il proprietario o il possessore o un loro delegato, la denuncia è trasmessa dal proprietario o, ove diverso, dal possessore ed è messa da costui a disposizione del responsabile dell’esercizio e della manutenzione.

2. Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, deve essere trasmessa all’autorità competente, entro un anno da tale data, apposita denuncia redatta dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto mediante il modulo di cui alla parte I dell’Allegato IX alla parte quinta del presente decreto, accompagnata dai documenti allegati al libretto di centrale ai sensi dell’articolo 286, comma 2. La denuncia è trasmessa dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto. In caso di impianti termici individuali, se il responsabile dell’esercizio e della manutenzione non è il proprietario o il possessore o un loro delegato, la denuncia è messa a disposizione del proprietario o, ove diverso, del possessore, il quale provvede alla trasmissione. Il presente comma non si applica agli impianti termici civili per cui è stata espletata la procedura prevista dagli articoli 9 e 10 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Art. 285 – Caratteristiche tecniche

1. Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell’Allegato IX alla parte quinta del presente decreto pertinenti al tipo di combustibile utilizzato.

Art. 286 – Valori limite di emissione

1. Le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare i valori limite previsti dalla parte III dell’Allegato IX alla parte quinta del presente decreto.

2. I valori di emissione degli impianti di cui al comma 1 devono essere controllati almeno annualmente dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto nel corso delle normali operazioni di controllo e manutenzione. I valori misurati, con l’indicazione delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto che ha effettuato la misura, devono essere allegati al libretto di centrale previsto dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412. Tale controllo annuale dei valori di emissione non è richiesto nei casi previsti dalla parte III, sezione 1 dell’Allegato IX alla parte quinta del presente decreto. Al libretto di centrale devono essere allegati altresì i documenti che attestano l’espletamento delle manutenzioni necessarie a garantire il rispetto dei valori limite di emissione previste dalla denuncia di cui all’articolo 284.

3. Ai fini del campionamento, dell’analisi e della valutazione delle emissioni degli impianti termici di cui al comma 1 si applicano i metodi previsti nella parte III dell’Allegato IX alla parte quinta del presente decreto.

4. Con decorrenza dal termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, l’installatore, contestualmente all’installazione o alla modifica dell’impianto, verifica il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal presente articolo.

Art. 287 – Abilitazione alla conduzione

1. Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato dall’Ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell’esame finale. I patentini possono essere rilasciati a persone aventi età non inferiore a diciotto anni compiuti. Presso ciascun Ispettorato provinciale del lavoro è compilato e aggiornato un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici, la cui copia è tenuta anche presso l’autorità competente e presso il comando provinciale dei vigili del fuoco.

2. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

3. Ai fini del comma 1 sono previsti due gradi di abilitazione. Il patentino di primo grado abilita alla conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento in funzione è richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e il patentino di secondo grado abilita alla conduzione degli altri impianti. Il patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli impianti per cui è richiesto il patentino di secondo grado.

4. Il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, consente il rilascio del patentino senza necessità dell’esame di cui al comma 1.

5. Il patentino può essere in qualsiasi momento revocato dall’Ispettorato provinciale del lavoro in caso di irregolare conduzione dell’impianto. A tal fine l’autorità competente comunica all’Ispettorato i casi di irregolare conduzione accertati. Il provvedimento di sospensione o di revoca del certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore ai sensi degli articoli 31 e 32 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, non ha effetto sul patentino di cui al presente articolo.

6. Il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 12 agosto 1968 stabilisce la disciplina dei corsi e degli esami di cui al comma 1 e delle revisioni dei patentini. Alla modifica e all’integrazione di tale decreto si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 288 – Controlli e sanzioni

1. È punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 516 euro a 2.582 euro l’installatore che, in occasione dell’installazione o della modifica di un impianto termico civile, non redige la denuncia di cui all’articolo 284, comma 1, o redige una denuncia incompleta e il soggetto tenuto alla trasmissione di tale denuncia che, ricevuta la stessa, non la trasmette all’autorità competente nei termini prescritti. Con la stessa sanzione è punito il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto che non redige la denuncia di cui all’articolo 284, comma 2, o redige una denuncia incompleta e il soggetto tenuto alla trasmissione di tale denuncia che, ricevuta la stessa, non la trasmette all’autorità competente nei termini prescritti.

2. In caso di esercizio di un impianto termico civile non conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’articolo 285, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 516 euro a 2.582 euro:

a) l’installatore, ove questi sia tenuto a redigere la denuncia di cui all’articolo 284, comma 1;

b) il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto, ove questi sia tenuto a redigere la denuncia di cui all’articolo 284, comma 2.

3. Nel caso in cui l’impianto non rispetti i valori limite di emissione di cui all’articolo 286, comma 1, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 516 euro a 2.582 ::

a) il responsabile dell’esercizio e della manutenzione, in tutti i casi in cui l’impianto non è soggetto all’obbligo di verifica di cui all’articolo 286, comma 4;

b) l’installatore e il responsabile dell’esercizio e della manutenzione, se il rispetto dei valori limite non è stato verificato ai sensi dell’articolo 286, comma 4, o non è stato dichiarato nella denuncia di cui all’articolo 284, comma 1;

c) l’installatore, se il rispetto dei valori limite è stato verificato ai sensi dell’articolo 286, comma 4, e dichiarato nella denuncia di cui all’articolo 284, comma 1, e se dal libretto di centrale risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti dalla parte quinta del presente decreto e dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, purché non sia superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell’impianto;

d) il responsabile dell’esercizio e della manutenzione, se il rispetto dei valori limite è stato verificato ai sensi dell’articolo 286, comma 4, e dichiarato nella denuncia di cui all’articolo 284, comma 1, e se dal libretto di centrale non risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti o è stata superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell’impianto.

4. Con una sanzione amministrativa pecuniaria da 516 euro a 2.582 euro è punito il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto che non effettua il controllo annuale delle emissioni ai sensi dell’articolo 286, comma 2, o non allega al libretto di centrale i dati ivi previsti.

5. Ferma stando l’applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti e delle sanzioni previste per la produzione di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, l’autorità competente, ove accerti che l’impianto non rispetta le caratteristiche tecniche di cui all’articolo 285 o i valori limite di emissione di cui all’articolo 286, impone, con proprio provvedimento, al contravventore di procedere all’adeguamento entro un determinato termine oltre il quale l’impianto non può essere utilizzato. In caso di mancato rispetto del provvedimento adottato dall’autorità competente si applica l’articolo 650 del codice penale.

6. All’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede l’autorità competente di cui all’articolo 283, comma 1, lettera i), o la diversa autorità indicata dalla legge regionale.

7. Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 0.322 MW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di cui all’articolo 287 è punito con l’ammenda da 15 euro a 46 euro.

8. I controlli relativi al rispetto del presente titolo sono effettuati dall’autorità competente, con cadenza almeno biennale, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e il Ministro della salute, sono individuati i requisiti di tali organismi. Fino all’adozione di tale decreto si applicano i requisiti previsti dall’articolo 11, comma 19, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

Art. 289 – Abrogazioni

1. Sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede l’ulteriore vigenza, la legge 13 luglio 1966, n. 615, ed il D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391.

Art. 290 – Disposizioni transitorie e finali

1. Alla modifica e all’integrazione dell’Allegato IX alla parte quinta del presente decreto si provvede con le modalità previste dall’articolo 281, comma 5.

2. L’installazione di impianti termici civili centralizzati può essere imposta dai regolamenti edilizi comunali relativamente agli interventi di ristrutturazione edilizia ed agli interventi di nuova costruzione qualora tale misura sia individuata dai piani e dai programmi previsti dall’articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, come necessaria al conseguimento dei valori limite di qualità dell’aria.

3. La legge 13 luglio 1966, n. 615, il D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391, e il titolo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 continuano ad applicarsi agli impianti termici civili di cui all’articolo 281, comma

3, fino alla data in cui è effettuato l’adeguamento disposto dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 281, comma 2.

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