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    Aperta la consultazione all'albo interno degli Amministratori Condominiali

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    INTERRUZIONE DELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI CONDOMINIALI AI CONDOMINI MOROSI

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Federproprietà AbruzzoCondominio legislazione nazionaleD.P.R. 29/3/1973, n.156 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (testo coordinato con le norme intervenute successivamente; artt. 232-238, 397) G.U. 3 maggio 1973 n.113,s.o.

D.P.R. 29/3/1973, n.156 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (testo coordinato con le norme intervenute successivamente; artt. 232-238, 397) G.U. 3 maggio 1973 n.113,s.o.

Art. 232 – Limitazioni legali Negli impianti di telecomunicazioni di cui al precedente art. 231, primo comma, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del […]

Art. 232 – Limitazioni legali

Negli impianti di telecomunicazioni di cui al precedente art. 231, primo comma, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture a prospetto.

Il proprietario o il condomino non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.

I fili, cavi, ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondola sua destinazione.

Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell’immobile di sua proprietà del personale dell’esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.

Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.

L’operatore di telecomunicazioni incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture (comma aggiunto dall’art. 11, D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 198, dichiarato incostituzionale da Corte Cost. 1° ottobre 2003, n. 303).

Art.233 – Servitù

Fuori dei casi previsti dall’articolo precedente, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dal precedente art. 231, sul suolo, nel sottosuolo o sull’area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, con decreto del prefetto, ai sensi dell’art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall’autorità competente ed è subordinato all’osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.

Art. 234 – Procedura di imposizione della servitù – Indennità

La domanda, corredata del progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, è diretta al prefetto.

Il prefetto invia gli atti al genio civile che, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennità da pagarsi, quando sia dovuta, al proprietario in base all’effettiva diminuzione del valore del fondo, all’onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù.

Il prefetto emana il decreto di imposizione della servitù, determinando le modalità di esercizio dopo essersi accertato del pagamento o del deposito della indennità.

Art. 235 – Ricorso gerarchico

Contro il decreto del prefetto è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 236 – Indennità richiesta dopo la costituzione della servitù

Qualora l’indennità per servitù sia richiesta dal proprietario successivamente alla costituzione della servitù stessa, nulla è dovuto a titolo di interessi per il tempo anteriore alla richiesta.

Art. 237 – Innovazioni sul fondo

La servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.

Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto convenzionale o nel decreto prefettizio che costituisce le servitù e salva, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 45 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Gli eventuali oneri dipendenti dallo spostamento per esigenze della viabilità degli impianti di telecomunicazioni statali, sulle strade ed autostrade di proprietà dell’azienda nazionale autonoma della strada, e l’utilizzazione dei circuiti di telecomunicazioni statali per il servizio delle strade ed autostrade medesime, sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi fra le amministrazioni interessate.

Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta detratto l’equo compenso per l’onere già subito.

Da tale obbligo è esente lo Stato per i beni di sua proprietà.

Art. 238 – Divieto di imporre altri oneri

Le pubbliche amministrazioni, le regioni, le province ed i comuni non possono imporre per l’impianto o per l’esercizio dei servizi di telecomunicazioni oneri o canoni che non siano stabiliti per legge, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto.

Art. 397 – Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione

I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione appartenenti agli abitanti dell’immobile stesso.

Le antenne non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.

Si applicano all’installazione delle antenne l’art. 232, nonché il secondo comma dell’art. 237.

Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate con decreto del Ministro per le poste e telecomunicazioni.

Il regolamento può prevedere i casi in cui le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in favore dei concessionari dei servizi radioelettrici ad uso privato. In tale ipotesi è dovuta al proprietario un’equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall’autorità giudiziaria.

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